SPRECHI ALIMENTARI
L'A.S. 2290, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, è stato approvato in via definitiva dal Senato il 2 agosto scorso.


L'articolo 1 definisce le finalità della legge, consistenti nella riduzione degli sprechi in ogni fase di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, mediante la realizzazione di alcuni obiettivi: - favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano; - favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; - contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali attraverso la riduzione della produzione di rifiuti e il riuso e il riciclo; - contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare; - contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni.
L'articolo 2 reca le definizioni di: - operatori del settore alimentare (pubblici e privati);  soggetti donatari (enti pubblici e privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche e realizzano attività di interesse generale);  eccedenze alimentari (prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari invenduti, o non somministrati, o non idonei alla commercializzazione, o ritirati dalla vendita, o rimanenze); -  donazione (cessione di beni a titolo gratuito); - spreco alimentare (prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza); - termine minimo di conservazione (data fino alla quale un prodotto conserva le sue proprietà) e data di scadenza (per gli alimenti molto deperibili, data oltre la quale essi sono considerati a rischio).
Gli articoli 3 e 4 dettano disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari. L'articolo 3 dispone che gli operatori del settore alimentare possano cederle gratuitamente ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario. Per le eccedenze alimentari destinate al consumo umano, di stabilisce che i soggetti donatari le destinino prioritariamente a favore di persone indigenti; quelle non idonee possono invece essere cedute per il sostegno di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. Possono essere ceduti anche gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura, purché non relative a data di scadenza o a sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, nonché le eccedenze di prodotti agricoli o di allevamento idonei al consumo umano ed animale, ma le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti devono essere effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati, sotto la loro responsabilità. L'articolo 4 consente la cessione delle eccedenze alimentari anche oltre il temine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Viene garantita tra l'altro la possibilità di ulteriore trasformazione delle eccedenze in prodotti destinati all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali delle eccedenze delle stesse. Per quanto riguarda i prodotti finiti della panificazione e i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti e possono dunque essere donati.
I requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita sono definiti dall'articolo 5, che dispone che gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite, considerati responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, prevedano corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. Gli operatori devono operare una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e di igiene, e ad essi compete l'adozione di ogni misura necessaria ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi
Per garantire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, l'articolo 6 modifica l'articolo 15 del dPR n. 571 del 1982, stabilendo che in caso di confisca l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e attraverso forme di mutualità, comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
L'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina tesa a garantire il corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, estendendola agli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovano ed attuino attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, comprese le ONLUS.
Con l'articolo 8 si rivedono funzioni e composizione del Tavolo permanente di coordinamento già istituito allo scopo di promuovere iniziative per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tra i compiti del Tavolo, formulare proposte e pareri per la gestione del Fondo istituito a tale scopo, promuovere progetti, proposte, studi, tesi alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze, nonché svolgere attività di monitoraggio su eccedenze e sprechi alimentari. Viene altresì ampliata la platea di partecipanti al Tavolo (29 rappresentanti), si stabilisce la pubblicità delle sue attività attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, el a predisposizione di una relazione annuale alle Camere..
L'articolo 9 detta norme in materia di promozione, formazione e misure preventive per la riduzione degli sprechi, attraverso l'azione della RAI - che deve assicurare trasmissioni dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere -, dei Ministeri interessati - prevedendo la promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché incentivare il recupero e la redistribuzione, campagne di comunicazione dei dati, campagne informative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle imprese. Una particolare attenzione è dedicata ai temi del diritto al cibo e della prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, all'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi. In particolare, per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, è consentito alle Regioni stipulare accordi o protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo. Infine, a livello scolastico,  si prevede la promozione di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare eco-sostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.
L'articolo 10 prevede la predisposizione, da parte del  Ministero della salute, di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è rifinanziato per 2 milioni di euro per l'anno 2016 dall'articolo 11, che prevede altresì l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Il nuovo fondo è finanziato per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
 Con l'articolo 12 si incrementa di 1 milione di euro per il 2017 e per il 2018 la dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, e si estendono le sue finalità alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari.
 L'articolo 13, da leggersi in stretta connessione con l'articolo 7, dispone che le garanzie relative al corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego di alimenti, farmaci e altri prodotti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, si intendono soddisfatte nei limiti del servizio prestato, da parte degli enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalità civiche e solidaristiche e promuovono ed attuano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, comprese le ONLUS, anche qualora il soggetto che procede alla distribuzione gratuita, a fini di beneficenza si attenga alle sole prescrizioni rientranti nella responsabilità del consumatore finale.
L'articolo 14 stabilisce che siano considerate cessioni a titolo gratuito di articoli ed accessori di abbigliamento quelle in cui tali oggetti siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari. I beni non destinati a donazione o ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti. Per contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento ed evitare al contempo impatti negativi sulla salute, si interviene sulla disciplina relativa alla fase di trattamento degli stessi, mantenendo l'obbligo "selezione" ma subordinando la "igienizzazione"  alla necessità di  ottenimento delle specifiche microbiologiche previste dalla normativa vigente in materia.
Si interviene sulla disciplina relativa alla raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti e alla loro donazione o successivo impiego attraverso l'articolo 15, stabilendo che con decreto del Ministro della salute siano definite le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali inutilizzati alle ONLUS e il loro impiego, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Il decreto stabilisce altresì i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei suddetti medicinali e le procedure finalizzate alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Per quanto riguarda la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali non utilizzati da parte delle ONLUS, viene prevista l'obbligo di presentazione della prescrizione medica. Infine, relativamente alle responsabilità inerenti alla detenzione ed alla conservazione dei medicinali, gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati al consumatore finale. Resta vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto delle donazioni.
L'articolo 16 reca disposizioni in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. In primo luogo, è richiesta la comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza dei dati relativi a data, ora e luogo del trasporto, della destinazione finale, del valore dei beni gratuitamente ceduti, con l'esclusione dei beni alimentari facilmente deperibili per i quali si è esonerati dall'obbligo di comunicazione. Le modalità per l'invio della comunicazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, mentre il Governo procederà alle opportune modifiche del dPR n. 441 del 1997, relativamente alla non operatività della presunzione di cessione a fini IVA. In ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, è stabilita la gratuità delle cessioni delle eccedenze alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. Inoltre, la comunicazione telematica diventa valida anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 15, della legge n. 133 del 1999, come modificato dalla presente legge, in base alla quale i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Sono poi apportate modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, che disciplina fra l'altro le cessioni gratuite dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, estendendo la totale deducibilità dal reddito, oltre che dei costi di produzione o di acquisto delle derrate alimentari e dei prodotti farmaceutici che in alternativa sarebbero stati eliminati dal circuito commerciale, anche ad altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro. Inoltre, la novella estende la platea dei cessionari, dalle sole ONLUS agli enti pubblici  e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche che  promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Si richiede in ogni caso che, per ogni singola cessione, sia predisposto un documento di trasporto e che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, in cui sia attestato l'impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti.
All'articolo 17 si prevede la facoltà, per i comuni, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (TARI) relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.
L'articolo 18 , infine, dispone che le cessioni di beni a titolo gratuito come definite dalla presente legge non richiedono la forma scritta per la loro validità, e sono escluse dalla disciplina del codice civile che regola le donazioni.


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