SPRECHI ALIMENTARI
L'A.S. 2290, recante disposizioni concernenti la
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, è stato approvato in via
definitiva dal Senato il 2 agosto scorso.
L'articolo 1 definisce le finalità
della legge, consistenti nella riduzione
degli sprechi in ogni fase di produzione, trasformazione, distribuzione e
somministrazione di prodotti alimentari,
farmaceutici o di altri prodotti, mediante la
realizzazione di alcuni obiettivi: - favorire il recupero e la donazione delle
eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano; - favorire
il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini
di solidarietà sociale; - contribuire alla limitazione degli impatti negativi
sull'ambiente e sulle risorse naturali attraverso la riduzione della produzione
di rifiuti e il riuso e il riciclo; - contribuire al raggiungimento degli
obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti
e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare; - contribuire ad
attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini e
delle istituzioni.
L'articolo 2 reca le definizioni
di: - operatori del settore
alimentare (pubblici e privati); soggetti
donatari (enti pubblici e privati
che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche e
realizzano attività di interesse generale);
eccedenze alimentari (prodotti
alimentari, agricoli e agro-alimentari invenduti, o non somministrati, o non
idonei alla commercializzazione, o ritirati dalla vendita, o rimanenze); - donazione
(cessione di beni a titolo gratuito); - spreco
alimentare (prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari, ancora
commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni
commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza); -
termine minimo di conservazione (data fino alla quale un prodotto conserva le
sue proprietà) e data di scadenza (per gli alimenti molto deperibili, data oltre
la quale essi sono considerati a rischio).
Gli articoli 3 e 4 dettano disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze
alimentari. L'articolo 3 dispone
che gli operatori del settore alimentare
possano cederle gratuitamente ai soggetti donatari, direttamente o mediante
incarico ad altro soggetto donatario. Per le eccedenze alimentari destinate al
consumo umano, di stabilisce che i soggetti donatari le
destinino prioritariamente a favore di persone indigenti; quelle non idonee
possono invece essere cedute per il sostegno di animali e per altre
destinazioni, come il compostaggio. Possono essere ceduti anche gli
alimenti che presentano irregolarità di
etichettatura, purché non relative a data di scadenza o a sostanze o prodotti
che provocano allergie e intolleranze, nonché le eccedenze
di prodotti agricoli o di allevamento idonei al consumo umano ed animale, ma le
fasi di raccolta o ritiro dei prodotti devono essere effettuate
direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati, sotto la loro responsabilità. L'articolo 4 consente la cessione delle eccedenze
alimentari anche oltre il temine minimo di conservazione, purché siano
garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di
conservazione. Viene garantita tra l'altro la possibilità di ulteriore
trasformazione delle eccedenze in prodotti destinati all'alimentazione umana o
al sostegno vitale di animali delle eccedenze delle stesse. Per quanto riguarda
i prodotti finiti della panificazione e i derivati dagli impasti di farina
prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento
termico, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro
produzione, sono da considerarsi eccedenti e possono dunque essere donati.
I requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita sono definiti dall'articolo 5, che dispone che gli
operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite,
considerati responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei
prodotti alimentari fino al momento della cessione, prevedano corrette prassi
operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. Gli
operatori devono operare una selezione degli alimenti in base ai requisiti di
qualità e di igiene, e ad essi compete l'adozione di ogni misura necessaria ad
evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi
impieghi
Per garantire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei
al consumo umano o animale oggetto di confisca, l'articolo 6 modifica l'articolo 15 del dPR n. 571 del 1982, stabilendo che in caso di confisca l'autorità ne
disponga la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono
e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilità sociale e attraverso forme di mutualità,
comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
L'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della
disciplina tesa a garantire il corretto
stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti
oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, estendendola agli enti
pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche e solidaristiche e che promuovano ed attuino attività
d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e
servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, comprese le
ONLUS.
Con l'articolo 8 si rivedono funzioni e
composizione del Tavolo permanente di
coordinamento già istituito allo
scopo di promuovere iniziative per la
distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti. Tra i compiti del Tavolo, formulare proposte e pareri
per la gestione del Fondo istituito a tale scopo, promuovere progetti,
proposte, studi, tesi alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione
delle eccedenze, nonché svolgere attività di monitoraggio su eccedenze e
sprechi alimentari. Viene altresì ampliata la platea di partecipanti al Tavolo
(29 rappresentanti), si stabilisce la pubblicità delle sue attività attraverso
il sito internet del Ministero delle politiche agricole, el a
predisposizione di una relazione annuale alle Camere..
L'articolo
9 detta norme in materia di promozione,
formazione e misure preventive per la riduzione degli sprechi, attraverso
l'azione della RAI - che deve assicurare trasmissioni dedicate all'informazione
e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi
alimentari, energetici o di altro genere -, dei Ministeri interessati -
prevedendo la promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a
criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché incentivare il recupero e la
redistribuzione, campagne di comunicazione dei dati, campagne informative e di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle imprese. Una particolare
attenzione è dedicata ai temi del diritto al cibo e della prevenzione della
produzione di rifiuti alimentari, all'impatto sull'ambiente e sul consumo di
risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi. In
particolare, per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione,
è consentito alle Regioni stipulare accordi o protocolli di intesa per
promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo.
Infine, a livello scolastico, si prevede
la promozione di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione
alimentare eco-sostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di
alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale
nell'accesso al cibo.
L'articolo 10 prevede la
predisposizione, da parte del Ministero
della salute, di linee di indirizzo per
gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di
comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla
somministrazione degli alimenti.
Il Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti è rifinanziato per 2 milioni di euro
per l'anno 2016 dall'articolo 11, che prevede altresì l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego
delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi
riutilizzabili o facilmente riciclabili. Il nuovo fondo è finanziato per 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Con l'articolo 12 si incrementa di 1
milione di euro per il 2017 e per il 2018 la dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della
produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio,
e si estendono le sue finalità alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari.
L'articolo 13, da leggersi in stretta
connessione con l'articolo 7, dispone che le garanzie relative al corretto stato di conservazione, trasporto,
deposito ed impiego di alimenti, farmaci e altri prodotti oggetto di
distribuzione gratuita agli indigenti, si intendono soddisfatte nei limiti del
servizio prestato, da parte degli enti pubblici e privati, senza scopo di
lucro, che perseguono finalità civiche e solidaristiche e promuovono ed attuano
attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni
e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, comprese le
ONLUS, anche qualora il soggetto che procede alla distribuzione gratuita, a
fini di beneficenza si attenga alle sole prescrizioni rientranti nella
responsabilità del consumatore finale.
L'articolo 14 stabilisce che siano
considerate cessioni a titolo gratuito
di articoli ed accessori di abbigliamento quelle in cui tali oggetti
siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei
soggetti donatari. I beni non destinati a donazione o ritenuti idonei ad un
successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti. Per
contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli
indumenti e degli accessori di abbigliamento ed evitare al contempo impatti
negativi sulla salute, si interviene sulla disciplina relativa alla fase di
trattamento degli stessi, mantenendo l'obbligo "selezione" ma
subordinando la "igienizzazione"
alla necessità di ottenimento
delle specifiche microbiologiche previste dalla normativa vigente in materia.
Si interviene
sulla disciplina relativa alla raccolta
di medicinali inutilizzati o scaduti e alla loro donazione o successivo impiego attraverso l'articolo 15, stabilendo che con decreto del Ministro della salute
siano definite le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali
inutilizzati alle ONLUS e il loro impiego, in confezioni integre, correttamente
conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la
qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie, con esclusione dei medicinali
da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili
solo in strutture ospedaliere. Il decreto stabilisce altresì i requisiti dei
locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei
suddetti medicinali e le procedure finalizzate alla tracciabilità dei lotti dei
medicinali ricevuti e distribuiti. Per quanto riguarda la possibilità di
distribuzione gratuita e diretta di medicinali non utilizzati da parte delle
ONLUS, viene prevista l'obbligo di presentazione della prescrizione medica. Infine,
relativamente alle responsabilità inerenti alla detenzione ed alla
conservazione dei medicinali, gli enti che svolgono attività assistenziale sono
equiparati al consumatore finale. Resta vietata qualsiasi cessione a titolo
oneroso dei medicinali oggetto delle donazioni.
L'articolo 16 reca disposizioni in tema di cessione gratuita delle eccedenze
alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà
sociale. In primo luogo, è richiesta la comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria o alla
Guardia di finanza dei dati relativi a data, ora e luogo del trasporto, della
destinazione finale, del valore dei beni gratuitamente ceduti, con l'esclusione
dei beni alimentari facilmente deperibili per i quali si è esonerati
dall'obbligo di comunicazione. Le modalità per l'invio della comunicazione
saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, mentre il
Governo procederà alle opportune modifiche del dPR n. 441 del 1997,
relativamente alla non operatività della
presunzione di cessione a fini IVA. In ogni caso, a decorrere dall'entrata
in vigore della legge, è stabilita la gratuità delle cessioni delle eccedenze
alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. Inoltre,
la comunicazione telematica diventa valida anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
6, comma 15, della legge n. 133 del 1999, come modificato dalla presente legge,
in base alla quale i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei
alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di
etichettatura, di peso nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti
gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,
studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, si considerano distrutti agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Sono poi
apportate modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
che disciplina fra l'altro le cessioni gratuite dei beni alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, estendendo la totale deducibilità dal reddito, oltre
che dei costi di produzione o di acquisto delle derrate alimentari e dei
prodotti farmaceutici che in alternativa sarebbero stati eliminati dal circuito
commerciale, anche ad altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza
scopo di lucro. Inoltre, la novella estende la platea dei cessionari, dalle sole
ONLUS agli enti pubblici e privati
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e
solidaristiche che promuovono e
realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo
scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di
mutualità. Si richiede in ogni caso che, per ogni singola cessione, sia
predisposto un documento di trasporto e che il soggetto beneficiario effettui
un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, in cui sia
attestato l'impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti a fini di
solidarietà sociale senza scopo di lucro, a pena di decadenza dai benefici
fiscali previsti.
All'articolo 17 si prevede la facoltà,
per i comuni, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche
(TARI) relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni
alimentari purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito, direttamente
o indirettamente, dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni
di bisogno o per l'alimentazione animale.
L'articolo 18 , infine, dispone che le
cessioni di beni a titolo gratuito come definite dalla presente legge non
richiedono la forma scritta per la loro validità, e sono escluse dalla
disciplina del codice civile che regola le donazioni.
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