MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI 
Il decreto legge n. 113 del 2016 reca un insieme articolato di misure per gli Enti territoriali che interessa diversi settori di loro competenza, tra cui le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio, la funzionalità del Fondo di solidarietà comunale, le misure per i territori soggetti a calamità naturali e gli interventi per gli enti in crisi finanziaria.

Le misure del decreto legge si inseriscono in un quadro complessivo di interventi rivolti agli enti territoriali come l'armonizzazione sui bilanci, il DL enti territoriali del 2015 e la legge di stabilità 2016, che complessivamente hanno come obiettivo il ripristino di condizioni "normali" di programmazione della propria attività.
Alle misure per gli enti territoriali si aggiungono diverse altre misure in materia sanitaria, di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché in materia ambientale ed agricola.
La misure sono illustrate per enti di riferimento e per materia.


1. Le misure per le Regioni
Per quanto riguarda le Regioni, numerose proposte contenute nel provvedimento hanno recepito i contenuti dell'intesa raggiunta presso la Conferenza Stato-regioni lo scorso 11 febbraio.
L'articolo 10, infatti, prevede un insieme di interventi finalizzati a determinare le modalità del  concorso delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nella legge di stabilità per il 2016. In particolare, si prevede che:
                       le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni previste con il DPCM dell'11 marzo 2013 siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a circa 74,5 milioni;
                       alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, al contempo, registrano una saldo finale di cassa non negativo, sono assegnate, a partire dall'anno 2017, le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio;
                       le Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto;
                       le risorse presenti nei conti intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi;
                       agli enti pubblici strumentali delle Regioni è riconosciuta la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee situazioni di mancanza di risorse, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione;
                       la disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing viene rivista al fine di chiarire che, a decorrere dal 25 giugno scorso, il pagamento della suddetta tassa è ad esclusivo carico dell'utilizzatore dell'autoveicolo e che il gettito della tassa è determinata in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del relativo gettito.

All'attuazione degli accordi tra il Governo e la Regioni Siciliana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta sono dedicati rispettivamente gli articoli 11 e 12. In particolare:
           l'articolo 11 prevede l'attuazione dell'accordo firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016. Esso è rivolto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono, dunque, assegnate alla Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, di accompagnamento del provvedimento, tali risorse corrispondono a circa 500 milioni di euro;
           l'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'obiettivo dell'Accordo è di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione Autonoma Valle d'Aosta.  In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra. 
           
Al fine di semplificare i rapporti tra le autonomie territoriali e il giudice contabile, l'articolo 10-bis prevede che le regioni, ma anche i comuni, le province e le città metropolitane, possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.
L'articolo 13 rinvia il termine per il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario. Le modifiche introdotte rinviano all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali quali l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi.
L'articolo 20, infine, è finalizzato a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale assicurando alle regioni, da un lato, la conoscenza ex ante del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.  A tal fine, vengono fissati termini per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento Ssn 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso Ssn e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, una nuova disposizione, inserita nel corso dell'esame referente, impegna all'attuazione del programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale.

2. Le misure per le province e le città metropolitane
Con riguardo alle province e alle città metropolitane sono state introdotte importanti misure che consentiranno a tali enti di operare con maggiori certezze nel corso del 2016.
In particolare:
-          l'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto. Inoltre, per attenuare le sanzioni previste a carico delle città  e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, l'articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio;
-          l'articolo 7-bis opera, con riferimento all'anno 2016, una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle loro funzioni fondamentali (48 milioni di euro), sia alla manutenzione della rete viaria (100 milioni dieuro);
-          l'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Inoltre, si è stabilito, con apposita tabella, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno 2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge di stabilità 2015 (complessivi 2.000 milioni di euro). Inoltre, si è disposto, anche in tal caso con apposite tabelle, il riparto tra le singole Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario dei contributi disposti in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (495 milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016 (39,6 milioni);
-          l'articolo 9, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire gli investimenti,  estende all'esercizio 2016 la facoltà - consentita alle Regioni nel 2015 ed ora estesa anche a province e città metropolitane - di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo;
-          sono state introdotte, inoltre, disposizioni volte a semplificare alcuni obblighi di comunicazione contabile ed in particolare per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, nonché ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché. Tale sanzione consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali adempimenti.

3. Le misure per i Comuni
Molto attese anche le disposizioni riguardanti i Comuni.
Le prime riguardano, a diverso titolo, il Fondo di solidarietà comunale. In particolare:
-          l'articolo 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro, destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard;
-          l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento.

L'articolo 1-bis interviene in tema di capacità fiscali ed è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il tax gap e la variazione dei dati assunti a riferimento.
L'articolo 7 attenua le sanzioni previste a carico dei Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015. In particolare, la sanzione viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo e del tutto esclusa per quei comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che nel 2016 risultano estinti per fusione, ferme restando le rimanenti sanzioni.
Sempre in tema di bilancio degli enti locali si segnalano le semplificazioni alla disciplina contabile degli stessi introdotte dall'articolo 9-bis, nonché l'istituzione, mediante l'articolo 9-ter, del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018, cui si possono aggiungere risorse ulteriori  fino a 26 milioni di euro.
Infine, l'articolo 13-ter, dispone la sospensione dall'1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilito dall'articolo 13, comma 23, del decreto legge n. 145 del 2013, allo scopo di  sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri. Sono inoltre disciplinati l'incremento della medesima addizionale per l'anno 2019 e le modalità e le condizioni di un'eventuale rideterminazione del medesimo incremento.

4. Le disposizioni per gli enti locali in situazione di crisi finanziaria
Particolare attenzione è stata posta, poi, agli enti locali in situazione di dissesto o di predissesto finanziario, allo scopo di garantire il loro funzionamento e di favorire il percorso di risanamento a cui sono sottoposti .
In particolare:
-          l'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali. Le disposizioni introdotte stabiliscono che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata competa all'organo straordinario di liquidazione;
-          l'articolo 14, al fine di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Più precisamente, si prevede un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni, le province e le città metropolitane - per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. Con una ulteriore disposizione si è disposto che per le province e città metropolitane l'importo massimo della suddetta anticipazione sia  fissato in 20 euro per abitanteInfine, è stato altresì previsto il prolungamento di un anno del periodo utile al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per province e città metropolitane;
-          l'articolo 15, proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono provvedere a rimodularlo o riformularlo. Lo stesso articolo 15, concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo - con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 - per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata;
-          l'articolo 15-bis interviene infine nella materia degli enti in difficoltà finanziaria, consentendo agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall'articolo 243-bis del TUEL) per il pagamento del residuo debito.  Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l'Erario viene ricompreso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

5. Le misure in favore dei territori colpiti da calamità naturali
Un pacchetto di misure è stato dedicato agli enti locali che nel corso degli ultimi anni hanno subito danni derivanti da calamità naturali.
In particolare:
-            l'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, assegna un contributo straordinario di complessivi 17,5 milioni di euro per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ripartito in 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e in 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Nel corso dell'esame del provvedimento, la disposizione è stata integrata al fine di prevedere alcuni obblighi di trasparenza sull'utilizzo delle risorse e per disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare i conseguenti rapporti con i comuni.
-            l'articolo 3-bis detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Sempre per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati  per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Con alcune disposizioni inserite nel corso dell'esame in sede referente, si estende – ricorrendone specifici presupposti - l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, e si prevede che le risorse stanziate per il 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese;
-            l'articolo 4, al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi diversi anni prima, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Con disposizione aggiunta in Commissione, per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, si differiscono al 30 settembre 2016 alcuni termini in materia di bilancio ordinariamente fissati al 31 luglio di ciascun anno;
-            l'articolo 5, infine, reca disposizioni relative all'indennizzo per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, è attribuita la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.

6. Le altre misure riguardanti gli enti territoriali
riguardanti il personale amministrativo e quello educativo e scolastico, la riscossione delle entrate locali e del trasporto pubblico.
In particolare:
-                        l'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nel corso dell'esame del provvedimento sono state introdotte ulteriori disposizioni, relative rispettivamente alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle Province, a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali (che vengono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati) e, infine, alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni;
-                        l'articolo 17, in deroga alla normativa vigente, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione, nel triennio scolastico 2016-2018, di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Nel corso dell'esame del provvedimento è stato altresì prevista la facoltà per gli enti locali e alle istituzioni locali, comunque non oltre il 31 dicembre 2019, di esperire procedure concorsuali per valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia; di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° Settembre 2016; di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso;
-                        l'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Inoltre, è stato aggiunto una disposizione volta a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.

7. Le misure in materia sanitaria
Una parte rilevante del decreto legge è dedicata alla spesa sanitaria, di cui una parte già illustrata in relazione alla parte riguardante le Regioni.
In particolare:
-          l'articolo 21 prevede una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. Una parte consistente delle modifiche introdotte dall'articolo concernono:
a) i criteri e le procedure per il ripiano - con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche - del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera;
b) la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015.
c) la modifica, a decorrere dal 2016, della norma vigente sulla rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.
d) le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica;
e) l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi.
Nel corso dell'esame sono state operate alcune modifiche all'articolo in esame. Tra queste si segnalano le seguenti:
a) a decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto, concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi;
b) l'AIFA deve rendere pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata;
c) l'obbligo per l'AIFA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN.
-          l'articolo 21-bis apporta alcune modifiche al D.P.R. 8 agosto 1954, n. 542, recante il Regolamento sull'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica con cui: a) viene disposto che alcun tipi di apparecchiature a risonanza magnetica (valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla) sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione e provincia autonoma, mentre quelle con valore superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL; b) viene demandata al Ministero della salute, la definizione, con regolamento da adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni, della disciplina per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla;
-          l'articolo 21-ter è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Tale articolo riproduce i contenuti del disegno di legge (A.S. 2016) attualmente all'esame della Commissione Sanità del Senato. 

8. Le disposizioni in materia ambientale e in materia agricola
In materia ambientale, l'articolo 22 cerca di raggiungere due distinti obiettivi. Una prima finalità è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Sono state introdotte poi ulteriori disposizioni per il finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077.
Una seconda finalità è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

In materia agricola, l'articolo 23 autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi. Inoltre, si rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte).
Sono stati altresì previsti ulteriori tre interventi:
-          il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo;
-          il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo;
-          il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla campagna lattiero- casearia 2014-2015.
Infine, è stata prorogata la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma 7). Sempre in tema agricolo, l'articolo 23-bis prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.

9. Le altre misure
Infine, il provvedimento è stato arricchito durante l'iter in parlamento da un insieme di altre misure. In particolare:
-          l'articolo 1-ter, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati;
-          l'articolo 5-bis, prevede la corresponsione di speciali erogazioni per le famiglie delle vittime  e per coloro che siano stati gravemente feriti nel medesimo disastro ferroviario  avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016;
-          l'articolo 6-bis, introduce alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016; l'ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo medesimo e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale; l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco;
-          l'articolo 13-bis consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla stessa, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. Si prevede inoltre che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione. Infine, si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
-          l'articolo 24, ai commi da 1 a 3-sexies, introduce una serie di misure in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare:
a) vengono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle suddette fondazioni che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018;
b) viene specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi, anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare;
c) viene previsto che, con uno o più regolamenti di delegificazione, si provvederà alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, le attuali fondazioni lirico-sinfoniche potranno essere inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", e che da ciò conseguano diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.
Altre misure prevedono:
a) una interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2013, che ha previsto la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
B) si reintroducono le istituzioni culturali fra i soggetti ai quali non si applica il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dalla vigente normativa
-          Infine, i commi 3-septies e 3 octies dell'articolo 24 intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, disponendo la validità ex lege, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti. Tale intervento va messo in relazione alla recente sentenza, data 14 luglio 2016, mediante cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata sulla materia.