MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI
Il decreto legge n. 113 del 2016 reca un insieme articolato di misure per gli Enti territoriali che interessa diversi settori di loro competenza, tra cui le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio, la funzionalità del Fondo di solidarietà comunale, le misure per i territori soggetti a calamità naturali e gli interventi per gli enti in crisi finanziaria.
Il decreto legge n. 113 del 2016 reca un insieme articolato di misure per gli Enti territoriali che interessa diversi settori di loro competenza, tra cui le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio, la funzionalità del Fondo di solidarietà comunale, le misure per i territori soggetti a calamità naturali e gli interventi per gli enti in crisi finanziaria.
Le misure del decreto legge si inseriscono in un
quadro complessivo di interventi rivolti agli enti territoriali come
l'armonizzazione sui bilanci, il DL enti territoriali del 2015 e la legge di
stabilità 2016, che complessivamente hanno come obiettivo il ripristino di
condizioni "normali" di programmazione della propria attività.
Alle misure per gli enti territoriali si
aggiungono diverse altre misure in materia sanitaria, di personale delle scuole
dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché in materia
ambientale ed agricola.
La misure sono illustrate per enti di riferimento
e per materia.
1. Le misure per le Regioni
Per quanto riguarda le Regioni, numerose proposte
contenute nel provvedimento hanno recepito i contenuti dell'intesa raggiunta
presso la Conferenza Stato-regioni lo scorso 11 febbraio.
L'articolo 10, infatti, prevede un insieme di interventi
finalizzati a determinare le modalità
del concorso delle regioni al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nella legge di
stabilità per il 2016. In particolare, si prevede che:
–
le risorse derivanti
dall'applicazione delle decurtazioni previste con il DPCM dell'11 marzo 2013
siano destinate, per il 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo pari a circa
74,5 milioni;
–
alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e
che, al contempo, registrano una saldo finale di cassa non negativo, sono
assegnate, a partire dall'anno 2017, le risorse rivenienti dalle sanzioni
versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli
obblighi di equilibrio di bilancio;
–
le Regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle
transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016,
delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti
finanziati da debito autorizzato e non contratto;
–
le risorse presenti nei conti
intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione
sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e che anticipazioni di tesoreria
possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei
fondi;
–
agli enti pubblici strumentali delle Regioni è riconosciuta la facoltà di
contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a
temporanee situazioni di mancanza di risorse, per un importo non superiore al
10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza
derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione;
–
la disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing viene
rivista al fine di chiarire che, a decorrere dal 25 giugno scorso, il pagamento
della suddetta tassa è ad esclusivo carico dell'utilizzatore dell'autoveicolo e
che il gettito della tassa è determinata in relazione al luogo di residenza
dell'utilizzatore, con conseguenti effetti finanziari che interessano le
regioni, destinatarie del relativo gettito.
All'attuazione
degli accordi tra il Governo e la
Regioni Siciliana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta sono dedicati
rispettivamente gli articoli 11 e 12. In particolare:
–
l'articolo
11 prevede l'attuazione dell'accordo
firmato tra il Governo e la Regione
Siciliana il 20 giugno 2016. Esso è rivolto ad adeguare le norme di
attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche
normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno
determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la
Regione stessa. Vengono, dunque, assegnate alla
Regione Siciliana risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle
compartecipazioni spettanti per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella
relazione illustrativa e nella relazione tecnica, di accompagnamento del
provvedimento, tali risorse corrispondono a circa 500 milioni di euro;
–
l'articolo 12 prevede l'attuazione di parte
dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della Regione
Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'obiettivo
dell'Accordo è di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le
controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la Regione
Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, in attuazione di quanto previsto
dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite
alla Regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per
l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito
subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo
all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla
birra.
Al fine di semplificare i rapporti tra le
autonomie territoriali e il giudice contabile, l'articolo 10-bis prevede
che le regioni, ma anche i comuni,
le province e le città metropolitane, possano
richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione
delle autonomie della Corte dei Conti. Attualmente tali pareri possono
essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo.
L'articolo 13
rinvia il termine per il riassetto
tributario delle regioni a statuto ordinario. Le modifiche introdotte rinviano all'anno 2018 i meccanismi di
finanziamento delle funzioni regionali quali l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di
territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione
dei fondi perequativi.
L'articolo 20, infine, è finalizzato a garantire
la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale assicurando alle regioni, da un lato, la conoscenza ex ante del
livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una
corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di evitare ritardi nella gestione dei
pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in
via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali. A tal fine, vengono fissati termini per
l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei
pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni benchmark), adempimenti propedeutici per
la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il
riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà
essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre
dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata
l'erogazione alle regioni del finanziamento Ssn 2014 e 2015 eccedente la quota
premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di
tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività
della ripartizione delle risorse destinate allo stesso Ssn e per la conseguente
impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA. Ai fini
dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, una nuova
disposizione, inserita nel corso
dell'esame referente, impegna all'attuazione del programma di informatizzazione
del servizio sanitario nazionale.
2. Le misure per le province e le città
metropolitane
Con riguardo
alle province e alle città metropolitane sono state introdotte importanti
misure che consentiranno a tali enti di operare con maggiori certezze nel corso
del 2016.
In
particolare:
-
l'articolo
7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non
hanno rispettato il Patto di
stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione
consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di
riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città
metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle
Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto. Inoltre,
per attenuare le sanzioni previste a
carico delle città e delle province delle regioni a statuto ordinario e
delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di
stabilità interno per l'anno 2015, l'articolo 7 esclude l'applicazione
della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale
di riequilibrio;
-
l'articolo 7-bis opera, con riferimento
all'anno 2016, una duplice destinazione
di risorse alle province,
finalizzata sia all'esercizio delle loro
funzioni fondamentali (48 milioni di
euro), sia alla manutenzione della rete
viaria (100 milioni dieuro);
-
l'articolo 8 reca la ripartizione tra le province
e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente
che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità
2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016,
quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito
nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e
delle province montane e, per i restanti
250 milioni a carico delle città
metropolitane e di Reggio Calabria. Inoltre, si è stabilito, con apposita
tabella, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna
provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno
2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge di stabilità 2015 (complessivi
2.000 milioni di euro). Inoltre, si è
disposto, anche in tal caso con apposite tabelle, il riparto tra le singole Province e le Città metropolitane delle
Regioni a statuto ordinario dei
contributi disposti in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764
della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al
finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (495
milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente
delle province per il 2016 (39,6 milioni);
-
l'articolo 9,
con l'obiettivo di rendere più
flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire gli
investimenti, estende all'esercizio
2016 la facoltà - consentita alle Regioni nel 2015 ed ora estesa anche a
province e città metropolitane - di non
dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di
finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo
l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo;
-
sono state introdotte, inoltre, disposizioni
volte a semplificare alcuni obblighi di comunicazione contabile ed in
particolare per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche
amministrazioni, nonché ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti
degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per
l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di
previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché. Tale sanzione
consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali
adempimenti.
3. Le misure per i Comuni
Molto attese anche le disposizioni riguardanti i
Comuni.
Le prime riguardano, a diverso titolo, il Fondo di solidarietà comunale. In
particolare:
-
l'articolo 1
precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro, destinato ai comuni che
necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da
considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si
consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo
accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine,
si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di
solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle
regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base
della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard;
-
l'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione
graduale a partire dal 2017 del taglio
di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità
di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015 nei
confronti dei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli
anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che
ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello
specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i
comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6
aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati
dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013
(territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del
Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50
per cento.
L'articolo 1-bis interviene in tema di capacità fiscali ed è diretto a semplificare la
procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso
in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda
opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al
fine di considerare le novità normative intervenute, il tax gap e la variazione dei dati assunti a riferimento.
L'articolo 7 attenua
le sanzioni previste a carico dei
Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015.
In particolare, la sanzione viene ridotta nei confronti dei comuni che non
hanno rispettato il Patto medesimo e del tutto esclusa per quei comuni che non
hanno rispettato il Patto 2015 e che nel 2016 risultano estinti per fusione,
ferme restando le rimanenti sanzioni.
Sempre in tema di bilancio degli enti locali si
segnalano le semplificazioni alla disciplina contabile degli stessi introdotte
dall'articolo 9-bis, nonché l'istituzione, mediante l'articolo 9-ter, del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di
mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018, cui si
possono aggiungere risorse ulteriori
fino a 26 milioni di euro.
Infine, l'articolo 13-ter, dispone la sospensione
dall'1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 dell'incremento
dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilito dall'articolo 13, comma 23, del decreto
legge n. 145 del 2013, allo scopo di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli
oneri a carico dei passeggeri. Sono inoltre disciplinati
l'incremento della medesima addizionale per l'anno 2019 e le modalità e le
condizioni di un'eventuale rideterminazione del medesimo incremento.
4. Le disposizioni per gli enti locali in situazione
di crisi finanziaria
Particolare attenzione è stata posta, poi, agli
enti locali in situazione di dissesto o di predissesto finanziario, allo scopo
di garantire il loro funzionamento e di favorire il percorso di risanamento a
cui sono sottoposti .
In particolare:
-
l'articolo 2-bis,
introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del dissesto degli
enti locali. Le disposizioni introdotte stabiliscono che, in deroga alle norme
vigenti, per le amministrazioni
provinciali in stato di dissesto
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione
vincolata competa all'organo straordinario di liquidazione;
-
l'articolo 14, al fine di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di
dissesto finanziario, prevede la concessione di anticipazioni di liquidità
da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di
ammortamento. Più precisamente, si prevede un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150
milioni annui per i comuni, le province e le città
metropolitane - per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1°
settembre 2011 al 31 maggio 2016, e un contributo biennale (dal 2019 al 2020)
di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal
1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. Con una ulteriore disposizione si è
disposto che per le province e città metropolitane l'importo massimo
della suddetta anticipazione sia fissato
in 20 euro per abitante. Infine, è stato altresì previsto il prolungamento
di un anno del periodo utile al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da
parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per
province e città metropolitane;
-
l'articolo 15, proroga al 30 settembre 2016 il
termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno
presentato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono
provvedere a rimodularlo o riformularlo. Lo stesso articolo 15, concede agli
enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne
hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo - con delibera da adottarsi entro la
data del 30 settembre 2016 - per tenere conto dell'eventuale disavanzo
risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata
originaria del piano deve comunque restare invariata;
-
l'articolo 15-bis
interviene infine nella materia degli enti in difficoltà finanziaria,
consentendo agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è
sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, di aderire alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall'articolo 243-bis del TUEL) per il pagamento del
residuo debito. Inoltre, ai fini della
semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l'Erario viene
ricompreso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo
straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il
pagamento di una quota parte del credito vantato.
5. Le misure in favore dei territori colpiti da calamità naturali
Un pacchetto di misure è stato dedicato agli enti locali che nel corso
degli ultimi anni hanno subito danni derivanti da calamità naturali.
In particolare:
-
l'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse
alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, assegna un contributo straordinario di complessivi
17,5 milioni di euro per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e
delle minori entrate, ripartito in 16
milioni di euro per il comune dell'Aquila e in 1,5 milioni di euro per gli
altri comuni del cratere sismico. Nel corso dell'esame del provvedimento,
la disposizione è stata integrata al fine di prevedere alcuni obblighi di
trasparenza sull'utilizzo delle risorse e per disciplinare le condizioni e le
modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare
i conseguenti rapporti con i comuni.
-
l'articolo 3-bis
detta disposizioni riguardanti i
comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i
termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la
ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di
lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Sempre
per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto,
l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti
agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi,
contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31
giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle
successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a
decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Con alcune disposizioni
inserite nel corso dell'esame in sede referente, si estende – ricorrendone
specifici presupposti - l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni
a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese
ricadenti nel comune di Offlaga, e si prevede che le risorse stanziate per il
2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione
agricola nei territori colpiti dal sisma sono destinati anche alla
ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non
abitativo e a favore delle imprese;
-
l'articolo 4, al fine di evitare il dissesto
finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne
relative a eventi calamitosi verificatisi diversi anni prima, prevede l'istituzione, presso il Ministero
dell'interno, di un "Fondo per i
contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti"
con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Tale
fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a
sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti
strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere
risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente
come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Con disposizione aggiunta
in Commissione, per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze
esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, si differiscono al
30 settembre 2016 alcuni termini in materia di bilancio ordinariamente fissati
al 31 luglio di ciascun anno;
-
l'articolo 5, infine, reca disposizioni relative
all'indennizzo per le vittime
dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo di Salerno, è attribuita la somma di 7,5
milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita
contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari
delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché
l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS,
dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e
previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.
6. Le altre misure riguardanti gli enti territoriali
riguardanti
il personale amministrativo e quello educativo e scolastico, la riscossione
delle entrate locali e del trasporto pubblico.
In
particolare:
-
l'articolo 16 abroga la previsione secondo cui
gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento
della spesa di personale, procedono alla riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti. Nel corso dell'esame del provvedimento sono state
introdotte ulteriori disposizioni, relative rispettivamente alla spesa di
personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, alle procedure di mobilità concernenti il
personale soprannumerario delle Province, a specifici contratti a tempo
determinato stipulati dagli enti locali (che vengono esclusi dai vincoli di
spesa normativamente fissati) e, infine, alla disapplicazione dei vincoli alle
assunzioni a tempo determinato nei comuni
istituiti a seguito di fusioni;
-
l'articolo 17, in deroga alla normativa vigente, reca
disposizioni in materia di assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle
scuole d'infanzia e degli asili nido, rese possibili sia mediante un
apposito piano triennale straordinario, sia
ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione, nel triennio scolastico
2016-2018, di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato.
Tali disposizioni trovano applicazione anche per i comuni che non abbiano
rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Nel corso dell'esame del
provvedimento è stato altresì prevista la facoltà
per gli enti locali e alle istituzioni
locali, comunque non oltre il 31 dicembre 2019, di esperire procedure concorsuali per
valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei
medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia; di
prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1°
Settembre 2016; di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano
maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro
nell'amministrazione che bandisce il concorso;
-
l'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31
dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia
di riscossione delle entrate locali,
superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e
le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di
effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
Inoltre, è stato aggiunto una disposizione volta a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale
e locale il ricorso alla riscossione
coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di
irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le
relative sanzioni.
7. Le misure in materia sanitaria
Una parte rilevante del decreto legge è dedicata
alla spesa sanitaria, di cui una parte già illustrata in relazione alla parte
riguardante le Regioni.
In particolare:
-
l'articolo 21 prevede una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico,
da compiersi entro il 31 dicembre 2016. Una parte consistente delle modifiche
introdotte dall'articolo concernono:
a) i
criteri e le procedure per il ripiano - con riferimento alle quote a carico
delle aziende farmaceutiche - del superamento, negli anni 2013-2015, del limite
di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa
farmaceutica ospedaliera;
b) la
determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con
riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e 2015.
c) la
modifica, a decorrere dal 2016, della norma vigente sulla rimodulazione, con
riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende
farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale.
d) le
quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti
di spesa farmaceutica;
e) l'accesso
diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi
informativi.
Nel
corso dell'esame sono state operate alcune modifiche all'articolo in esame. Tra
queste si segnalano le seguenti:
a) a
decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa
farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto,
concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di
stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto
dei medicinali innovativi;
b) l'AIFA
deve rendere pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai
medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata;
c) l'obbligo
per l'AIFA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31
dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN.
-
l'articolo 21-bis apporta alcune modifiche al
D.P.R. 8 agosto 1954, n. 542, recante il Regolamento
sull'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica con cui: a)
viene disposto che alcun tipi di apparecchiature a risonanza magnetica (valore
di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla) sono soggette
ad autorizzazione all'installazione da parte della regione e provincia
autonoma, mentre quelle con valore superiore a 4 tesla sono soggette
all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute sentiti il
Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL; b)
viene demandata al Ministero della salute, la definizione, con regolamento da
adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni, della disciplina per l'installazione,
l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM con valore di campo statico
di induzione magnetica superiore a 4 tesla;
-
l'articolo 21-ter
è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da
talidomide, riconoscendolo ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella
fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il
1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1° gennaio 2016
l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal
periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da
talidomide. Tale articolo riproduce i contenuti del disegno di legge (A.S.
2016) attualmente all'esame della Commissione Sanità del Senato.
8. Le disposizioni in materia ambientale e in materia agricola
In materia ambientale,
l'articolo 22 cerca di raggiungere due distinti obiettivi. Una
prima finalità è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una
struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non
impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della
sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, al
fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria
per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Sono state introdotte poi
ulteriori disposizioni per il finanziamento delle bonifiche nei siti non
oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077.
Una seconda finalità è quella di disciplinare, al
fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse
destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi
alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque
reflue urbane.
In materia agricola,
l'articolo 23 autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in
ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli
produttivi. Inoltre, si rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il
2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo
per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine
di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte).
Sono stati altresì previsti ulteriori tre
interventi:
-
il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo;
-
il secondo relativo alla stipula di accordi
quadro per la disciplina dei contratti
di cessione di latte crudo;
-
il terzo di disciplina dei criteri di
compensazione attinenti al pagamento
delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla
campagna lattiero- casearia 2014-2015.
Infine, è stata prorogata la gestione del sistema
informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino
all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip (comma
7). Sempre in tema agricolo, l'articolo 23-bis
prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali di un Fondo per il sostegno
delle imprese del comparto cerealicolo, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e
a 7 milioni di euro per l'anno 2017.
9. Le altre misure
Infine, il
provvedimento è stato arricchito durante l'iter in parlamento da un insieme di altre
misure. In particolare:
-
l'articolo 1-ter,
prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente
dedicate ai minori non accompagnati
in caso di arrivi consistenti e ravvicinati;
-
l'articolo 5-bis,
prevede la corresponsione di speciali
erogazioni per le famiglie delle vittime e per coloro che siano stati gravemente feriti
nel medesimo disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta
Andria-Corato. A tal fine è stata
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016;
-
l'articolo 6-bis,
introduce alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
quali l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei
ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016; l'ampliamento di 400 unità della
dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo medesimo e
all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di
personale; l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei
mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del
fuoco;
-
l'articolo 13-bis
consente ai contribuenti decaduti,
alla data del 1° luglio 2016, dal
beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla stessa, fino a un massimo di
ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La
possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le
rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche
alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre
2015. Si prevede inoltre che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1°
luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di
accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono
ottenere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione. Infine, si eleva a
regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre
il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la
temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
-
l'articolo 24,
ai commi da 1 a 3-sexies, introduce una serie di misure in
favore delle fondazioni
lirico-sinfoniche. In particolare:
a)
vengono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di
risanamento delle suddette fondazioni che
hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, sostituendo
il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del
bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il
riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018;
b) viene
specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla
transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti
tributari di un ente in crisi, anche
se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato
preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare;
c)
viene previsto che, con uno o più regolamenti di delegificazione, si provvederà
alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni
lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione
del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori
condizioni di crisi. In particolare, le attuali fondazioni lirico-sinfoniche potranno
essere inquadrate, alternativamente, come "fondazione
lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", e che da ciò
conseguano diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.
Altre
misure prevedono:
a) una interpretazione
autentica dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2013, che ha previsto
la rideterminazione con decreto ministeriale dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e
l'anticipazione dei contributi allo
spettacolo dal vivo;
B) si reintroducono
le istituzioni culturali fra i
soggetti ai quali non si applica il
limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione,
previsto dalla vigente normativa
-
Infine, i commi 3-septies e 3 octies
dell'articolo 24 intervengono in
materia di concessioni demaniali
marittime, disponendo la validità ex
lege, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati
fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della
disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine
del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti. Tale
intervento va messo in relazione alla recente sentenza, data 14 luglio 2016,
mediante cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente
pronunciata sulla materia.