DECRETO LEGGE SULLA PROROGA MISSIONI INTERNAZIONALI E LEGGE QUADRO SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI
I principali contenuti del decreto legge n. 67 del 16 maggio 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 14 luglio 2016 in materia di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia con autorizzazioni di spesa a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 (Parte I). L'utilizzo del decreto legge, come in passato, si è reso necessario per garantire la continuità degli interventi già in corso, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, fornendo  in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche. Approvato anche  il disegno di legge approvato definitivamente, con modificazioni,   che tratta la nuova disciplina di carattere generale applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia (Parte II). L'intervento normativo è derivato dalla mancanza nel nostro ordinamento di una disciplina generale concernente il trattamento economico e amministrativo del personale impegnato nelle missioni internazionali, regolate sino ad oggi da una serie di decreti legge (come quello della Parte I della presente scheda) che necessitavano di una continua reiterazione nel tempo, con evidenti problemi di coordinamento nella successione delle norme. 



Il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi.

Capo I - MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 1 (Missioni internazionali in Europa):

-     Balcani e specificatamente la Multinational Specialized Unit (MSU), la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO), il Security Force Training Plan in Kosovo e la Joint Enterprise;
-       ALTHEA dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit);
-       Albania e paesi dell'area balcanica;
-       EULEX KOSOVO (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), UNMIK (United Nations Mission in Kosovo);
-       UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro;
-       Active Endeavour nel Mediterraneo;
-       EUNAVFOR MED operazione SOPHIA (Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale). Viene ricompreso tra le finalità dello stanziamento per l'operazione militare Eunavfor Med, le attività di addestramento della Guardia costiera libica.

Articolo 2 (Missioni internazionali in Asia):

-     nuova missione NATO in  Afghanistan RSM (Resolute Support Mission) ed EUPOL Afghanistan;
-     Emirati Arabi Uniti in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;
-     Medio Oriente e Asia per supporto sanitario;
-     UNIFIL in Libano (United Nations Interim Force in Lebanon), ivi incluso UNIFIL Maritime Task Force;
-     TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron) e addestramento forze sicurezza palestinesi;
-     assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah);
-     EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina;
-     per attività Coalizione internazionale contrasto minaccia terroristica DAESH.

Articolo 3 (Missioni internazionali in Africa):

-     ATLANTA dell'UE per contrasto pirateria coste Somalia;
-     EUTM Somalia, EUCAP Nestor, Capacity Building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, Repubblica di Gibuti;
-     Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali;
-     impiego ufficiale Arma Carabinieri in qualità Police Advisor presso Uganda Police Force (dal 20 aprile al 31 dicembre 2016)

Articolo 4 (Assicurazioni, trasporto infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della Nato)

Sono autorizzate, per l’anno 2016, le seguenti spese per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle seguenti missioni internazionali:

-       per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all’AISE;
-       per interventi o acquisti e lavori urgenti disposti dai comandanti per esigenze di prima necessità delle popolazioni locali (progetti ricostruzione infrastrutture sanitarie, interventi settori istruzione e servizi pubblica utilità).

Sono altresì autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese:

-       per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per gestione funzioni aeroportuali aeroporto Herat;
-       per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature mediche e natanti tipo gommone;
-       per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di VBL PUMA, munizioni, veicoli blindati, ecc.;
-       per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di ambulanza, rimorchi, ecc.;
-       per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d’Iraq e alla Repubblica libanese di vestiario invernale;
-       per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Montenegro di motovedette;
-       ulteriori cessioni già precedentemente previste nell'ultimo decreto legge senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
-       per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale (Operazione Mare Sicuro) in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali;
-       viene prevista l'interruzione della fornitura di pezzi di ricambio all'aviazione militare egiziana (c.d. emendamento Regeni);
-       per la partecipazione del personale militare all'operazione NATO (Active Fence) a difesa dei confini sudorientali dell'Alleanza;
-       per il potenziamento dispositivo NATO per sorveglianza spazio aereo Paesi membri Europa orientale e area sudorientale dell'Alleanza;
-       per il potenziamento dispositivo NATO per sorveglianza navale area sud dell'Alleanza (dal 10 maggio al 30 giugno 2016);
-       per l'impiego di contingente ulteriore di 1.500 unità di personale FF.AA. per esigenze sicurezza per lo svolgimento Giubileo straordinario della Misericordia e di ulteriore 750 unità di contingente nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale)

Sono previste indennità specifiche di missione per il personale che partecipa alle missioni internazionali.



Articolo 6 (Disposizioni in materia penale)

Al personale impiegato nelle missioni internazionali vengono applicate specifiche disposizioni penali (art. 5 decreto legge n. 209/2008 e successive modificazioni e art. 4, c. 1-sexies e 1-septies decreto legge n. 152/2009).

Articolo 7 (Disposizioni in materia contabile)

Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza si applicano specifiche disposizioni in materia contabile.
Viene autorizzato il Ministero della difesa, per l'esercizio 2016, ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali.


Capo II- INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE


Articolo 8 (Cooperazione allo sviluppo)

Sono previste autorizzazioni di spesa a integrazione degli stanziamenti previsti per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e in relazione all’assistenza ai rifugiati nei Paesi ad essi limitrofi nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. A tal fine si prevede che i suddetti interventi siano finalizzati anche alla realizzazione di programmi per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, diritti minori e anziani, contrasto epidemia virus Ebola, sicurezza alimentare. E' inoltre autorizzata la spesa per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario. Sempre nell'ambito del finanziamento di cui al medesimo comma si dispone il finanziamento di interventi previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e la cura delle violenze subite dalle donne in periodo di guerra. Sono infine promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario.

Articolo 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

Vengono autorizzate le seguenti spese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016:
-       per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan e per iniziative in Africa sub-sahariana e America latina e caraibica;
-       per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e NATO al Tribunale speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo;
-       per sostenere l'operatività delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia;
-       per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, Osce e di altre organizzazioni internazionali;
-       per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero;
-       per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori;
-       per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.

Articolo 10 (Regime degli interventi)

Riguarda disposizioni sul regime degli interventi, richiamando la disciplina già prevista da disposizioni derogatorie contenute nei precedenti provvedimenti di proroga.


CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Copertura finanziaria)

Viene stabilito che gli oneri derivanti dal presente decreto legge sono pari complessivamente a euro 1.290.793.929 per l’anno 2016.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

Prevede che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.


Nell'articolo 1 di conversione del decreto legge è stata prevista la proroga di ulteriori 6 mesi della delega, contenuta nella legge 7 agosto 2015 n. 124, in tema di riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge.
  
PARTE II

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle Missioni Internazionali
(A.S. 1917-B - Testo approvato definitivamente)


L'articolo 1 stabilisce che la nuova disciplina sulle missioni internazionali è applicabile fatto salvo il caso di cui all'articolo 78  e nono comma dell'articolo 87 della Costituzione (deliberazione e dichiarazione dello stato di guerra) ed in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione. L'ambito di applicazione del provvedimento è la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di Polizia, ad ordinamento militare o civile, e dei corpi civili di pace a missioni internazionali ONU, UE, ovvero di altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia appartenga.

L'articolo 2, cuore del provvedimento, delinea la nuova disciplina per l'autorizzazione alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, secondo la seguente procedura:

            1. In primo luogo, è necessaria la delibera del Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, che decide di convocare il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. Nella delibera, il Governo stabilisce l'area geografica di intervento, la dotazione organica e la disciplina penale applicabile, nonché la durata dell'intervento ed i costi previsti nelle more sono autorizzate anticipazioni di tesoreria per le missioni già in corso;
            2. le Camere discutono delle delibere e le autorizzano con appositi atti di indirizzo, eventualmente definendo impegni con il Governo;
            3. il Governo qualora non intenda conformarsi ai suddetti atti, può trasmettere un nuovo testo alle Camere con le relative osservazioni e modificazioni. Decorso il termine di 10 giorni dalla nuova trasmissione i decreti possono essere comunque adottati.

L'articolo 3 si colloca temporalmente in una fase successiva rispetto alla autorizzazione di cui all'articolo 2, prevedendo l'obbligo per il Governo, su proposta del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'Interno per la parte di competenza, di presentare una relazione analitica annuale sulle missioni in corso e quelle concluse.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF destinato al finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente nella legge di Stabilità o con appositi provvedimenti legislativi. Il vigente Fondo, istituito con la legge finanziaria 2007 (l. 296 del 2006), viene quindi soppresso e fatto confluire nel Fondo di cui al presente articolo al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, 31 dicembre 2016.

Gli articoli dal 5 al 9 hanno ad oggetto disposizioni sul trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale impiegato nelle missioni internazionali. L'articolo 5 si occupa della indennità di missione e dei riposi spettanti al personale impiegato nella missione internazionale. I volontari in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei graduati (comma 5). Il successivo articolo 6 si occupa del compenso forfetario di impiego o la retribuzione dello straordinario spettante al personale militare delle unità navali, nei casi in cui non trovi applicazione l'indennità di missione. L'articolo 7 prevede l'applicazione dell'indennità operativa di impiego speciale, se più favorevole, pari al 185 percento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della l. 23 marzo 1983, n. 78. Disposizioni specifiche sono previste anche per il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale (articolo 8). Le predette disposizioni trovano applicazione, a norma dell'articolo 9, anche quando il personale impiegato in missioni internazionali versi in stato di prigionia o risulti disperso. Sempre in tema di rapporto di lavoro, gli articoli 14 e 15 si occupano dell'orario di lavoro e dei riposi e delle licenze ordinarie dei soggetti impiegati nelle missioni internazionali, derogando rispetto alla disciplina generale.

L'articolo 10 autorizza il prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati. Prevede quindi il richiamo in servizio, sempre a domanda dell'interessato, degli ufficiali appartenenti alla riserva di completamento.

Gli articoli 11 e 12 si occupano rispettivamente dell'avanzamento di carriera e della salvaguardia della posizione in relazione ai concorsi interni al Ministero della Difesa. Ai sensi dell'articolo 11 i periodi di comando degli ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri sono validi ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del Codice dell'Ordinamento militare. L'articolo 12 prevede che il personale che abbia presentato domanda ad un concorso prima della partecipazione alla missione internazionale, e che a causa di questa non possa partecipare al concorso, possa essere "riammesso in termini" alla fine della missione alla medesime condizioni del bando cui non potè partecipare, potendo beneficiare, in caso risultasse vincitore, dell'anzianità assoluta dei vincitori del bando.

L'articolo 13 inquadra l'impiego in missioni internazionali quale causa di non imputabilità, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, disponendo la riammissione nei termini.

L'articolo 16 prevede la concessione di utenze telefoniche gratuite al personale impiegato nelle operazioni qualora nel luogo dell'intervento non siano disponibili adeguati mezzi di comunicazione.

L'articolo 17 estende le previsioni della presente legge, in quanto compatibili, anche al personale civile impiegato nelle missioni internazionali.

L'articolo 18 prevede la figura del Consigliere per la cooperazione civile del Comandante militare italiano del contingente internazionale da nominarsi con DPCM del Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero della Difesa.

L'articolo 19 si occupa della disciplina penale applicabile al personale civile e militare impiegato nelle missioni internazionali. Si prevede l'applicazione generale del Codice Militare di Pace (CPMP), salva la possibilità da parte del Governo, in corso di missione, di deliberare il passaggio al Codice Militare di Guerra (CPMG). Il comma 3 prevede la non punibilità delle azioni poste in essere con l'uso della forza se queste sono effettuate conformemente alle direttive impartite o alle regole di ingaggio. Tale scriminante non opera nei casi di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e nei casi di cui all'articolo 5 dello Statuto della Corte penale internazionale. I commi 5 e 6 si occupano del giudizio in caso di insubordinazione.

L'articolo 20 prevede l'integrazione tra i componenti del COPASIR, limitatamente alla legislatura in corso, di un rappresentante di maggioranza ed uno di opposizione, tenuto conto della più alta consistenza numerica in parlamento. Tale articolo, a differenza degli altri, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in G.U.

L'articolo 21 autorizza, nei casi di necessità e di urgenza che non consentano l'utilizzo di contratti accentrati, la deroga delle disposizioni di contabilità dello Stato da parte degli Stati maggiori di Forza armata, del Dipartimento della P.A., del Ministero dell'interno, e dei comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Medesima deroga è disposta in favore degli armamenti, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui. La deroga, infine, è disposta per far fronte alle esigenze di prima necessità delle popolazioni interessate, svolgendo in tal caso operazioni di cooperazione civile-militare, anche per il tramite della cessione di mezzi italiani (articoli 22 e 23).

L'articolo 24 prevede che i pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od Organizzazioni Internazionali per le prestazioni rese dalle Forze italiane impiegate nelle missioni, confluiscano nel fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 25 amplia la possibilità di reclutamento, oltre al coniuge ed ai figli superstiti, anche ai fratelli del militare deceduto o divenuto inabile in seguito alla missione internazionale. La previgente disposizione prevedeva tale possibilità solo per i fratelli "unici superstiti".

L'articolo 26 dispone che il provvedimento entri in vigore il 31 dicembre 2016, allo scadere dell'ultimo decreto legge di proroga di cui alla Parte I della presente scheda (d.l. n. 67 del 2016).