DECRETO LEGGE
SULLA PROROGA MISSIONI INTERNAZIONALI E LEGGE QUADRO SULLA PARTECIPAZIONE
DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI
I principali contenuti del decreto legge n. 67
del 16 maggio 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 14
luglio 2016 in materia di proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di Polizia con autorizzazioni di spesa a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al
31 dicembre 2016 (Parte I). L'utilizzo del decreto legge, come in passato, si è reso necessario per
garantire la continuità degli interventi già in corso, nonché la prosecuzione
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, fornendo in
tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi
previsti, all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle
Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche. Approvato anche il disegno di legge approvato
definitivamente, con modificazioni,
che tratta la nuova disciplina di carattere generale
applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente
alle Forze armate e alle Forze di polizia (Parte II). L'intervento normativo è derivato dalla mancanza nel nostro
ordinamento di una disciplina generale concernente il trattamento economico e
amministrativo del personale impegnato nelle missioni internazionali, regolate
sino ad oggi da una serie di decreti legge (come quello della Parte I della
presente scheda) che necessitavano di una continua reiterazione nel tempo, con
evidenti problemi di coordinamento nella successione delle norme.
Il decreto-legge si compone di 12
articoli, suddivisi in tre capi.
Capo I - MISSIONI
INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Articolo 1 (Missioni internazionali in
Europa):
- Balcani
e specificatamente la Multinational Specialized Unit (MSU), la European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO), il Security Force
Training Plan in Kosovo e la Joint Enterprise;
- ALTHEA
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, all'interno della quale opera
anche la missione IPU (Integrated Police Unit);
- Albania
e paesi dell'area balcanica;
-
EULEX
KOSOVO (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), UNMIK (United
Nations Mission in Kosovo);
-
UNFICYP
(United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro;
- Active
Endeavour nel Mediterraneo;
-
EUNAVFOR MED operazione
SOPHIA (Unione Europea nel Mediterraneo centromeridionale). Viene
ricompreso tra le finalità dello stanziamento per l'operazione militare
Eunavfor Med, le attività di addestramento della Guardia costiera libica.
Articolo 2 (Missioni internazionali in
Asia):
- nuova missione NATO in Afghanistan RSM (Resolute Support Mission) ed EUPOL Afghanistan;
-
Emirati
Arabi Uniti in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le
missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;
-
Medio Oriente e Asia per supporto
sanitario;
- UNIFIL in Libano (United Nations Interim
Force in Lebanon), ivi incluso UNIFIL Maritime Task Force;
-
TIPH2
(Temporary International Presence in Hebron) e addestramento
forze sicurezza palestinesi;
-
assistenza
alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union
Border Assistance Mission in Rafah);
- EUPOL COPPS (European
Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina;
- per attività Coalizione internazionale
contrasto minaccia terroristica DAESH.
Articolo 3 (Missioni
internazionali in Africa):
-
ATLANTA
dell'UE per contrasto pirateria coste Somalia;
-
EUTM
Somalia, EUCAP Nestor, Capacity Building nel Corno d'Africa
e nell'Oceano indiano occidentale, Repubblica di Gibuti;
-
Mali MINUSMA (United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), EUCAP Sahel
Niger e EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali;
-
impiego
ufficiale Arma Carabinieri in qualità Police Advisor presso Uganda
Police Force (dal 20 aprile al 31 dicembre 2016)
Articolo
4 (Assicurazioni, trasporto infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare,
cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della Nato)
Sono autorizzate, per l’anno
2016, le seguenti spese per la stipulazione dei contratti di assicurazione
e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle seguenti
missioni internazionali:
- per
il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e
sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate
all’AISE;
- per
interventi o acquisti e lavori urgenti disposti dai comandanti per esigenze di prima
necessità delle popolazioni locali (progetti ricostruzione infrastrutture
sanitarie, interventi settori istruzione e servizi pubblica utilità).
Sono altresì autorizzate, per
l'anno 2016, le seguenti spese:
- per
la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di
mezzi e attrezzature per gestione funzioni aeroportuali aeroporto Herat;
- per
la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di
apparecchiature mediche e natanti tipo gommone;
- per
la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di VBL PUMA,
munizioni, veicoli blindati, ecc.;
- per
la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di ambulanza,
rimorchi, ecc.;
- per
la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d’Iraq e alla Repubblica
libanese di vestiario invernale;
- per
la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Montenegro di motovedette;
- ulteriori
cessioni già precedentemente previste nell'ultimo decreto legge senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- per
il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel
Mediterraneo centrale (Operazione Mare Sicuro) in relazione alle straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la
tutela degli interessi nazionali;
- viene
prevista l'interruzione della fornitura di pezzi di ricambio all'aviazione
militare egiziana (c.d. emendamento Regeni);
- per
la partecipazione del personale militare all'operazione NATO (Active Fence) a
difesa dei confini sudorientali dell'Alleanza;
- per
il potenziamento dispositivo NATO per sorveglianza spazio aereo Paesi membri
Europa orientale e area sudorientale dell'Alleanza;
- per
il potenziamento dispositivo NATO per sorveglianza navale area sud
dell'Alleanza (dal 10 maggio al 30 giugno 2016);
- per
l'impiego di contingente ulteriore di 1.500 unità di personale FF.AA. per
esigenze sicurezza per lo svolgimento
Giubileo straordinario della Misericordia e di ulteriore 750 unità di
contingente nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.
Articolo
5 (Disposizioni in materia di personale)
Sono previste indennità specifiche di
missione per il personale che partecipa alle missioni internazionali.
Articolo
6 (Disposizioni in materia penale)
Al personale impiegato nelle missioni
internazionali vengono applicate specifiche disposizioni penali (art. 5 decreto legge n. 209/2008 e
successive modificazioni e art. 4, c. 1-sexies e 1-septies decreto legge n.
152/2009).
Articolo
7 (Disposizioni in materia contabile)
Alle missioni internazionali delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza si
applicano specifiche disposizioni in materia contabile.
Viene autorizzato il Ministero della difesa, per l'esercizio 2016, ad avviare,
nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi
contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni
internazionali.
Capo II- INIZIATIVE DI
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E
PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Articolo
8 (Cooperazione allo sviluppo)
Sono previste autorizzazioni di spesa a
integrazione degli stanziamenti previsti per iniziative di cooperazione volte a
migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a
sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso,
Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan,
Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e in relazione all’assistenza
ai rifugiati nei Paesi ad essi limitrofi nonché per contribuire a iniziative
europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. A tal fine si
prevede che i suddetti interventi siano finalizzati anche alla realizzazione di
programmi per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, diritti
minori e anziani, contrasto epidemia virus Ebola, sicurezza alimentare. E'
inoltre autorizzata la spesa per la realizzazione di programmi integrati di
sminamento umanitario. Sempre nell'ambito del finanziamento di cui al medesimo
comma si dispone il finanziamento di interventi previsti dal Piano d'azione
nazionale "Donne, pace e sicurezza WPS 2014-2016", predisposto dal
Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare
riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e la cura delle
violenze subite dalle donne in periodo di guerra. Sono infine promossi
programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati
di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani,
nonché progetti di carattere sanitario.
Articolo 9 (Sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione)
Vengono autorizzate le seguenti
spese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016:
-
per
interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan e per
iniziative in Africa sub-sahariana e America latina e caraibica;
-
per
la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e
NATO al Tribunale speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo;
-
per
sostenere l'operatività delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di
polizia;
-
per
assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, Osce e di
altre organizzazioni internazionali;
-
per
interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei
cittadini e degli interessi italiani all'estero;
-
per
assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di
sicurezza, in alloggi provvisori;
-
per
l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli
affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle
operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di
funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del
personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.
Articolo
10 (Regime degli interventi)
Riguarda disposizioni sul regime degli
interventi, richiamando la disciplina già prevista da disposizioni derogatorie contenute
nei precedenti provvedimenti di proroga.
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
11 (Copertura finanziaria)
Viene stabilito che gli oneri derivanti dal
presente decreto legge sono pari complessivamente a euro 1.290.793.929 per l’anno 2016.
Articolo
12 (Entrata in vigore)
Prevede che la presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Nell'articolo 1 di conversione del decreto
legge è stata prevista la proroga di ulteriori 6 mesi della delega, contenuta
nella legge 7 agosto 2015 n. 124, in tema di riorganizzazione delle
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima
legge.
PARTE II
Disposizioni concernenti la partecipazione
dell'Italia alle Missioni Internazionali
(A.S. 1917-B - Testo approvato
definitivamente)
L'articolo 1 stabilisce che la nuova
disciplina sulle missioni internazionali è applicabile fatto salvo il caso di cui
all'articolo 78 e nono comma
dell'articolo 87 della Costituzione (deliberazione e dichiarazione dello stato
di guerra) ed in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della
Costituzione. L'ambito di applicazione del provvedimento è la partecipazione
delle Forze armate, delle Forze di Polizia, ad ordinamento militare o civile, e
dei corpi civili di pace a missioni internazionali ONU, UE, ovvero di altre
organizzazioni internazionali a cui l'Italia appartenga.
L'articolo 2, cuore del provvedimento,
delinea la nuova disciplina per
l'autorizzazione alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali,
secondo la seguente procedura:
1. In primo luogo,
è necessaria la delibera del Consiglio
dei Ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, che decide
di convocare il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità.
Nella delibera, il Governo stabilisce l'area geografica di intervento, la
dotazione organica e la disciplina penale applicabile, nonché la durata dell'intervento ed i costi previsti nelle more sono autorizzate anticipazioni di tesoreria per le missioni già in
corso;
2. le Camere
discutono delle delibere e le autorizzano
con appositi atti di indirizzo, eventualmente definendo impegni con il
Governo;
3. il Governo
qualora non intenda conformarsi ai suddetti atti, può trasmettere un nuovo
testo alle Camere con le relative osservazioni e modificazioni.
Decorso il termine di 10 giorni dalla nuova trasmissione i decreti possono essere comunque adottati.
L'articolo 3 si colloca temporalmente in una
fase successiva rispetto alla autorizzazione di cui all'articolo 2, prevedendo
l'obbligo per il Governo, su proposta del Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della Difesa e con il
Ministro dell'Interno per la parte di competenza, di presentare una relazione analitica annuale sulle
missioni in corso e quelle concluse.
L'articolo 4 prevede l'istituzione di un
apposito Fondo nello stato di
previsione del MEF destinato al finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente
nella legge di Stabilità o con appositi provvedimenti legislativi. Il vigente
Fondo, istituito con la legge finanziaria 2007 (l. 296 del 2006), viene quindi
soppresso e fatto confluire nel Fondo di cui al presente articolo al momento
dell'entrata in vigore del provvedimento, 31 dicembre 2016.
Gli articoli dal 5 al 9 hanno ad oggetto disposizioni
sul trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale impiegato
nelle missioni internazionali. L'articolo
5 si occupa della indennità di
missione e dei riposi spettanti
al personale impiegato nella missione internazionale.
I volontari in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria
dei graduati (comma 5). Il successivo articolo
6 si occupa del compenso forfetario di impiego o la retribuzione dello
straordinario spettante al personale militare delle unità navali, nei casi in
cui non trovi applicazione l'indennità di missione. L'articolo 7 prevede l'applicazione dell'indennità operativa di impiego speciale, se più favorevole, pari al
185 percento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1,
della l. 23 marzo 1983, n. 78. Disposizioni specifiche sono previste anche per
il trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale (articolo 8). Le predette disposizioni
trovano applicazione, a norma dell'articolo
9, anche quando il personale impiegato in missioni internazionali versi in
stato di prigionia o risulti disperso. Sempre in tema di rapporto di lavoro, gli articoli 14 e 15 si occupano
dell'orario di lavoro e dei riposi e delle licenze ordinarie dei soggetti
impiegati nelle missioni internazionali, derogando rispetto alla disciplina
generale.
L'articolo 10 autorizza il prolungamento della ferma dei volontari in ferma
prefissata di un anno per un
massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati. Prevede quindi il
richiamo in servizio, sempre a domanda dell'interessato, degli ufficiali
appartenenti alla riserva di completamento.
Gli articoli 11 e 12 si occupano rispettivamente
dell'avanzamento di carriera e della salvaguardia della posizione in relazione
ai concorsi interni al Ministero della Difesa. Ai sensi dell'articolo 11 i periodi di comando degli
ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri sono validi ai fini
della valutazione per l'avanzamento al
grado superiore, ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del Codice
dell'Ordinamento militare. L'articolo 12
prevede che il personale che abbia presentato domanda ad un concorso prima
della partecipazione alla missione internazionale, e che a causa di questa non
possa partecipare al concorso, possa essere "riammesso in termini" alla
fine della missione alla medesime condizioni del bando cui non potè partecipare,
potendo beneficiare, in caso risultasse vincitore, dell'anzianità assoluta dei
vincitori del bando.
L'articolo 13 inquadra l'impiego in missioni
internazionali quale causa di non
imputabilità, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del codice di
procedura civile, disponendo la riammissione nei termini.
L'articolo 16 prevede la concessione di utenze telefoniche gratuite al
personale impiegato nelle operazioni qualora nel luogo dell'intervento non
siano disponibili adeguati mezzi di comunicazione.
L'articolo 17 estende le previsioni della
presente legge, in quanto compatibili, anche al personale civile impiegato nelle missioni internazionali.
L'articolo 18 prevede la figura del Consigliere per la cooperazione civile del
Comandante militare italiano del contingente internazionale da nominarsi
con DPCM del Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero della
Difesa.
L'articolo 19 si occupa della disciplina penale applicabile al
personale civile e militare impiegato nelle missioni internazionali. Si prevede
l'applicazione generale del Codice Militare di Pace (CPMP), salva la
possibilità da parte del Governo, in corso di missione, di deliberare il
passaggio al Codice Militare di Guerra (CPMG). Il comma 3 prevede la non punibilità delle azioni poste in
essere con l'uso della forza se queste sono effettuate conformemente alle
direttive impartite o alle regole di ingaggio. Tale scriminante non opera nei
casi di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e nei casi di cui
all'articolo 5 dello Statuto della Corte penale internazionale. I commi 5 e 6
si occupano del giudizio in caso di insubordinazione.
L'articolo 20 prevede l'integrazione tra i
componenti del COPASIR, limitatamente
alla legislatura in corso, di un rappresentante di maggioranza ed uno di
opposizione, tenuto conto della più alta consistenza numerica in parlamento.
Tale articolo, a differenza degli altri, entra in vigore il giorno dopo la
pubblicazione in G.U.
L'articolo 21 autorizza, nei casi di necessità
e di urgenza che non consentano l'utilizzo di contratti accentrati, la deroga
delle disposizioni di contabilità dello Stato da parte degli Stati
maggiori di Forza armata, del Dipartimento della P.A., del Ministero
dell'interno, e dei comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Medesima deroga è disposta in favore degli armamenti, nel limite massimo di 50
milioni di euro annui. La deroga, infine, è disposta per far fronte alle
esigenze di prima necessità delle popolazioni interessate, svolgendo in tal
caso operazioni di cooperazione civile-militare, anche per il tramite della
cessione di mezzi italiani (articoli 22
e 23).
L'articolo 24 prevede che i pagamenti effettuati a qualunque titolo da
Stati od Organizzazioni Internazionali per le prestazioni rese dalle Forze
italiane impiegate nelle missioni, confluiscano nel fondo di cui all'articolo
616 del codice dell'ordinamento militare.
L'articolo 25 amplia la possibilità di reclutamento, oltre al coniuge ed ai figli
superstiti, anche ai fratelli del militare deceduto o divenuto inabile in
seguito alla missione internazionale. La previgente disposizione prevedeva tale
possibilità solo per i fratelli "unici superstiti".
L'articolo 26 dispone che il provvedimento
entri in vigore il 31 dicembre 2016,
allo scadere dell'ultimo decreto legge di proroga di cui alla Parte I della
presente scheda (d.l. n. 67 del 2016).