IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Il 3 agosto 2016, il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico [A.S. 2500].
Il provvedimento:
1.      interviene sulla disciplina del processo amministrativo telematico al fine di garantirne il regolare svolgimento e la piena operatività, prorogandone i termini per l'avvio a regime;
2.      autorizza il Ministero della Giustizia a procedere ad assunzioni straordinarie di personale amministrativo, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over nonché di scorrimento delle graduatorie già approvate dalle pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse già fissate dalle leggi di stabilità 2015 e 2016. 



      1)      Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico
L'articolo 1 posticipa di sei mesi:
-il termine a decorrere dal quale tutti gli atti e i provvedimenti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale (dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017);
-il termine di avvio del periodo di sperimentazione delle regole tecnico-operative introdotte dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo) presso i TAR e il Consiglio di Stato (dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016).
La posticipazione dei termini fissati per la piena operatività del processo amministrativo telematico si è resa necessaria proprio per i ritardi nell'emanazione del d.P.C.M. (entrato in vigore il 21 marzo 2016) recante le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.
L'articolo 2 specifica che il processo amministrativo telematico dovrà essere avviato dal 1° gennaio 2017; in sostanza a partire da tale data terminerà la fase sperimentale e il deposito di tutti gli atti (di parte e del giudice) mediante modalità telematiche diventerà obbligatorio. Inoltre, «al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico», consente l'applicazione delle disposizioni attualmente vigenti, che prevedono la facoltà della firma digitale degli atti,  fino al 31 marzo 2017 (configurando nella sostanza, un'ulteriore proroga di tre mesi).
2)       Assunzioni straordinarie di personale amministrativo ministero della giustizia
L'articolo 1 prevede che, fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del processo di trasferimento allo Stato (avviato il 1° settembre 2015) delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari (precedentemente a carico dei Comuni), il Ministero della Giustizia, per il triennio 2016-2018, possa procedere (a decorrere dal 29 agosto) ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante nuove procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia, da emanare di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Per l'attuazione di tale previsione la spesa è autorizzata nel limite dell'ammontare delle risorse derivanti dai risparmi (5,6 milioni di euro per il 2016 e 33,6 milioni annui dal 2017) connessi alla riduzione del contingente di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità dagli enti di area vasta (da 1943 a 1211 unità). Viene consentito, inoltre, al Ministero della Giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali disciplinate dallo stesso decreto ministeriale, attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle Province.
In funzione dello svolgimento delle procedure assunzionali straordinarie - per le quali è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro per il 2016 - si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nei limiti della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa.

Per quanto concerne, invece, le ordinarie facoltà assunzionali, si ribadisce che l'amministrazione non potrà procedere se prima non sarà stato ricollocato in ambito regionale il personale proveniente dalle Province, restando fermo quanto disposto in proposito dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 234 L. 208/2015)