REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE

Il disegno di legge è stato approvato, in prima lettura dal Senato, con il voto di fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo che riproduce in larga parte il contenuto dell'A.S. 2081 (ora A.C. 3634) di iniziativa dei senatori Cirinna' e altri, recependo, in aggiunta,  alcune proposte emendative.



UNIONI CIVILI

Il testo approvato dispone:
           
•  l'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, recependo così le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010;

•     l'individuazione delle seguenti cause impeditive per la costituzione della stessa:
la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
l'interdizione per infermità di mente;
la sussistenza di rapporti di affinità o parentela;
            la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei  confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte;

•   la possibilità per le parti dell'unione civile di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune;

•    l'assunzione, con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di una  serie di diritti e doveri quali, l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, alla contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni;

• la costituzione, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, del regime patrimoniale della comunione dei beni;

Inoltre, con la costituzione dell'unione civile  le parti assumono ulteriori diritti quali:

diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.
Le parti dell'unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte, di decisione  in caso di incapacità, nonché in caso di decesso  sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono, altresì, riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all’impresa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione ed altro, alle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all’amministrazione di sostegno ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

E' disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Resta fermo, però, quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
(Finora nel riconoscere l'adozione del figlio del partner all'interno di una coppia dello stesso sesso, la giurisprudenza di merito si è mossa nel solco della lettera d), del comma 1, dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione in casi particolari, consentita anche a chi non è coniugato, ritenendo che, qualora il minore abbia già un genitore, non possa configurarsi lo stato di abbandono e il conseguente affidamento preadottivo. Il testo all'esame dell'Assemblea prevedeva, invece, il riconoscimento dell'adozione ai sensi della lettera b), ovvero l'adozione coparentale (cd. stepchild), equiparando così la coppia omosessuale unita civilmente a quella eterosessuale coniugata. Con l'intervento apportato dal maxiemendamento l'adozione coparentale ai sensi della lettera b) rimane esclusa, diversamente da quella ai sensi della lettera d) ove, invece, non ricorre la parola coniuge)
L'unione civile si scioglie con la manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
In caso di rettificazione anagrafica di sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
adeguamento alle disposizioni del testo in oggetto delle disposizioni dell'ordinamento in matteria di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina in materia di unione civile alle coppie di persone dello stesso sesso che abbiano contratto matrimonio all'estero;
modificazioni e integrazioni normative al fine di coordinare le disposizioni contenute in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti con le disposizioni in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso.

CONVIVENZE DI FATTO
Il testo approvato, inoltre, dispone in materia di disciplina delle convivenze di fatto, chiarendo che, per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, prevedendo, inoltre, che, a seguito della convivenza di fatto, scaturisca una serie di diritti alcuni dei quali in proporzione alla durata della convivenza, in gran parte già riconosciuti dall'attuale giurisprudenza di merito.
In particolare:
•  i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;  
•  in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali;
•  ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
•  in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore e comunque non oltre i cinque anni. Qualora il convivente superstite abbia figli minori o figli disabili ha il diritto di continuare ad abitare nella casa del convivente deceduto per un periodo non inferiore a tre anni;
•  nel caso in cui uno dei conviventi di fatto sia conduttore del contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del medesimo o di recesso dal contratto, l'altro convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
•  i conviventi di fatto possono accedere alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizione di parità;
•  qualora un convivente presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili della stessa;
•  i conviventi di fatto possono essere rispettivamente designati quale tutore o curatore dell'altro convivente;
•  in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente superstite viene risarcito alla stregua del coniuge;
•  in caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce per il convivente di fatto economicamente più debole il diritto a ricevere gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio bisogno. In tali casi l'obbligo alimentare è adempiuto con precedenza rispetto ai fratelli e alle sorelle del convivente in stato di bisogno.
Infine, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con un contratto di convivenza redatto da un notaio o un avvocato. Tale contratto può prevedere:
l'indicazione della residenza;
le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

il regime patrimoniale della comunione dei beni.