REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA
PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE
Il
disegno di legge è stato approvato, in prima lettura dal Senato, con il voto di
fiducia sul maxiemendamento presentato dal Governo che riproduce in larga parte
il contenuto dell'A.S. 2081 (ora A.C. 3634) di iniziativa dei senatori Cirinna'
e altri, recependo, in aggiunta, alcune
proposte emendative.
UNIONI CIVILI
Il testo approvato dispone:
• l'istituzione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandola quale
specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione,
recependo così le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 138
del 2010;
• l'individuazione delle seguenti cause
impeditive per la costituzione della stessa:
la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso;
l'interdizione per infermità di mente;
la sussistenza di rapporti di affinità o parentela;
la condanna definitiva di un
contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente
con l'altra parte;
• la possibilità per
le parti dell'unione civile di assumere, per la durata dell'unione, un cognome
comune;
• l'assunzione, con
la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, di una serie di diritti e doveri quali, l'obbligo
reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, alla
contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni;
• la costituzione, in mancanza di diversa convenzione
patrimoniale, del regime patrimoniale della comunione dei beni;
Inoltre, con la costituzione dell'unione civile le parti assumono ulteriori diritti quali:
diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come
la legittima, diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento
dell'unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al
ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito
civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e
previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro.
Le parti dell'unione civile hanno, inoltre, diritto di
ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di
decesso sulla donazione di organi, sul
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso
sono, altresì, riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari a tutte le
disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di
successione e donazione, all’impresa familiare, alle numerose norme del codice
civile in materia di contratti, prescrizione ed altro, alle graduatorie per
l’assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i
trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all’amministrazione di sostegno
ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia
penitenziaria.
E' disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del
codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole
«coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei
decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile
tra persone dello stesso sesso. Resta fermo, però, quanto previsto e consentito
in materia di adozione dalle norme vigenti.
(Finora nel riconoscere l'adozione del figlio del partner
all'interno di una coppia dello stesso sesso, la giurisprudenza di merito si è
mossa nel solco della lettera d), del comma 1, dell'articolo 44, della legge 4
maggio 1983, n. 184 in materia di adozione in casi particolari, consentita
anche a chi non è coniugato, ritenendo che, qualora il minore abbia già un
genitore, non possa configurarsi lo stato di abbandono e il conseguente
affidamento preadottivo. Il testo all'esame dell'Assemblea
prevedeva, invece, il riconoscimento dell'adozione ai sensi della lettera b), ovvero
l'adozione coparentale (cd. stepchild), equiparando così la coppia omosessuale
unita civilmente a quella eterosessuale coniugata. Con l'intervento apportato
dal maxiemendamento l'adozione coparentale ai sensi della lettera b) rimane
esclusa, diversamente da quella ai sensi della lettera d) ove, invece, non ricorre
la parola coniuge)
L'unione civile si scioglie con la manifestazione di volontà delle
parti, anche disgiunta, dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tal caso
la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla
data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
In caso di rettificazione anagrafica di sesso, qualora i coniugi
abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non
cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso.
Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della
giustizia, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in
materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
adeguamento alle disposizioni del testo in oggetto delle
disposizioni dell'ordinamento in matteria di iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni;
modifica e riordino delle norme in materia di diritto
internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina in materia
di unione civile alle coppie di persone dello stesso sesso che abbiano
contratto matrimonio all'estero;
modificazioni e integrazioni normative al fine di coordinare le
disposizioni contenute in leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e
decreti con le disposizioni in materia di unione civile tra persone dello
stesso sesso.
CONVIVENZE DI FATTO
Il testo approvato, inoltre, dispone in materia di disciplina
delle convivenze di fatto, chiarendo che, per "conviventi di fatto"
si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti
di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile,
prevedendo, inoltre, che, a seguito della convivenza di fatto, scaturisca una serie
di diritti alcuni dei quali in proporzione alla durata della convivenza, in
gran parte già riconosciuti dall'attuale giurisprudenza di merito.
In particolare:
• i conviventi di fatto
hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento
penitenziario;
• in caso di malattia o di
ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di
assistenza nonché di accesso alle informazioni personali;
• ciascun convivente di
fatto può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia
che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia
di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi,
le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
• in caso di morte del
proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite
ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo
pari alla convivenza se superiore e comunque non oltre i cinque anni. Qualora
il convivente superstite abbia figli minori o figli disabili ha il diritto di
continuare ad abitare nella casa del convivente deceduto per un periodo non
inferiore a tre anni;
• nel caso in cui uno dei
conviventi di fatto sia conduttore del contratto di locazione della casa di
comune residenza, in caso di morte del medesimo o di recesso dal contratto,
l'altro convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
• i conviventi di fatto
possono accedere alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare in condizione di parità;
• qualora un convivente presti
stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha
diritto ad una partecipazione agli utili della stessa;
• i conviventi di fatto
possono essere rispettivamente designati quale tutore o curatore dell'altro
convivente;
• in caso di decesso del
convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente
superstite viene risarcito alla stregua del coniuge;
• in caso di cessazione
della convivenza di fatto il giudice stabilisce per il convivente di fatto
economicamente più debole il diritto a ricevere gli alimenti, qualora versi in
stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio bisogno. In tali
casi l'obbligo alimentare è adempiuto con precedenza rispetto ai fratelli e
alle sorelle del convivente in stato di bisogno.
Infine, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con un contratto di convivenza
redatto da un notaio o un avvocato. Tale contratto può prevedere:
l'indicazione della residenza;
le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune,
in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale
o casalingo;
il regime patrimoniale della comunione dei beni.