OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato  di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Il disegno di legge in titolo e connessi, approvato oggi definitivamente dal Senato, introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. In particolare il testo approvato riproduce per intero il testo licenziato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016.



  Nello specifico:
 viene introdotto nel codice penale il delitto di omicidio stradale di cui al nuovo articolo 589-bis del codice penale, che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque provochi per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
 E' punito, invece, con la pena della reclusione da 8 a 12 anni:

− chiunque provochi per colpa la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

− chi procuri per colpa la morte di una persona, nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

E' punito, inoltre, con la reclusione da 5 a 10 anni chiunque provochi la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.

La medesima pena si applica altresì a chi cagioni per colpa la morte di una persona:

− procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;

− attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;

− a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

In tutte le ipotesi di cui all'articolo 1, la pena:

− è aumentata, se l'autore del delitto, non abbia conseguito la patente di guida, se la patente sia sospesa o revocata ovvero il veicolo a motore sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;

− è diminuita fino alla metà qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

 Nei casi in cui l'incidente cagioni la morte di più persone ovvero, la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo con un limite massimo di anni 18.  
Infine, il testo introduce il nuovo articolo 589-ter del codice penale che dispone una specifica circostanza aggravante, con un aumento di pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore ai cinque anni di reclusione nei casi in cui il conducente si dia alla fuga.
Viene introdotto il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui al nuovo articolo 590-bis del codice penale, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 1 anno chiunque provochi per colpa e in violazione delle norme sulla circolazione stradale lesioni personali gravi e con la reclusione da 1 a 3 anni  chi cagioni lesioni gravissime.
 E' punito, invece, con la pena della reclusione da 3 a 5 anni nei casi di lesioni gravi e da 4 a 7 anni nei casi di lesioni gravissime, chiunque provochi per colpa una lesione personale a qualcuno ponendosi alla guida di un veicolo a motore:

− in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
− in stato di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
− in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro nei casi in cui sia persona che esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.

La pena della reclusione è, invece,  da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime per chiunque cagioni lesioni ponendosi alla guida di un veicolo a motore:

− in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro;
− procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
− attraversando un' intersezione con il semaforo rosso o circolando contromano;
− a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La pena:

− è aumentata, se l'autore del delitto, non abbia conseguito la patente di guida, se la patente sia sospesa o revocata ovvero il veicolo a motore sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
− è diminuita fino alla metà qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.

 Nei casi in cui l'incidente cagioni lesioni a più persone si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo di anni 7.
Anche per le lesioni personali stradali è introdotta con l'articolo 590-ter del codice penale una specifica circostanza aggravante con l'aumento della pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a 3 anni, nei casi in cui il conducente si dia alla fuga.

Infine, con il nuovo articolo 590-quater del codice penale è disposto che, qualora ricorrano circostanze aggravanti in relazione ai delitti di omicidio stradale e lesioni personali gravi e gravissime, le concorrenti circostanze attenuanti operino sulla quantità di pena determinata ai sensi delle medesime circostanze aggravanti.

Sono apportate modifiche di coordinamento al codice penale, rese necessarie dall'introduzione delle due nuove figure di reato, nonché modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. Al riguardo il testo dispone che:

a) il giudice, anche d’ufficio, possa disporre l’esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA), qualora risulti indispensabile ai fini probatori, anche per i  reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime di cui ai nuovi articoli 589-bis e 590-bis del codice penale;

b) qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli esami per stabilire lo stato d'ebbrezza o di guida sotto l'effetto di droghe e dal ritardo possa derivare grave e irreparabile pregiudizio alle indagini, sia coattivamente sottoposto ai prelievi di campioni biologici per gli accertamenti con decreto motivato, adottato anche oralmente dal pubblico ministero. In tali casi viene data al difensore dell'interessato immediata notizia del decreto e delle operazioni di prelievo con facoltà di assistervi.

Il testo, inoltre, apporta ulteriori modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, tra le quali: l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose trovandosi in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, l'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime, nonché la possibilità per il pubblico ministero di chiedere la proroga, per una sola volta, del termine di durata delle indagini preliminari relative ai predetti delitti.
Inoltre, sono apportate norme di coordinamento con il codice della strada, nello specifico:
 è sostituito il comma 8 dell'articolo 189 del predetto codice, disponendo l'esclusione dell'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato qualora il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, rimanendo, invece, escluse le ipotesi di omicidio;

 è previsto, in materia di sanzioni amministrative accessorie, che alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegua la revoca della patente di guida. In particolare:
 - la revoca della patente è disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
− nei casi di omicidio stradale il condannato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi:
  
a) 5 anni dalla revoca in caso di violazione delle norme sulla disciplina del codice della strada;

b) 15 anni dalla revoca per chi provochi la morte per colpa nei casi di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché nell'esercizio professionale dell'attività di trasporto di persone o di cose;

c) 10 anni dalla revoca nei casi di violazione dei limiti di velocità, attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso, circolazione contromano, manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, nonché sorpassi azzardati;

d) 20 anni nei casi in cui l'interessato sia stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope;

e) 30 anni in caso di fuga.

− nei casi di lesioni personali stradali gravi o gravissime il condannato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca.

Il termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope. Il medesimo termine, infine, è ulteriormente aumentato a 12 anni in caso di fuga.

Per i titolari di patente di guida rilasciata da Stati esteri, il prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo corrispondente a quello  per cui si applica la revoca della patente.

Nei casi in cui sia disposta, invece, la sospensione provvisoria della patente nei confronti del titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale fino ad un massimo di cinque anni.

Infine, il testo sopprime l'esclusione dell'attribuzione al giudice di pace della competenza per i procedimenti in materia di lesioni personali stradali gravi o gravissime nei casi di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsione che, stante l'introduzione del nuovo delitto di lesioni personali stradali di cui al nuovo articolo 590-bis del codice penale, ha perso di attualità.
Infatti, la competenza per tale delitto è attribuita al tribunale in composizione monocratica.