RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E DISPOSIZIONI GIUDICI DI PACE
Il disegno di legge n. 1738 e connessi è stato approvato, in prima lettura,
dal Senato il 10 marzo (Atto Camera n. 3672). Esso contiene un'ampia delega al
governo finalizzata a portare a compimento una riforma complessiva della
magistratura onoraria attesa da ormai da molti anni.
L'articolo 1 individua il contenuto della delega che il governo deve attuare entro 1
anno dalla data di entrata in vigore della legge. Il disegno di legge è finalizzato
all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del
personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I decreti
legislativi attuativi dovranno prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra
l'altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell'incarico, al
tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità
disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità, alla formazione
professionale. È prevista la possibilità di ampliare: nel settore penale
e nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace
per materia e valore e di estendere per le cause il cui valore non ecceda euro
2.500, i casi di decisione secondo equità. La Commissione giustizia del
Senato ha, inoltre, previsto una sezione
autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi, ed un regime transitorio per i magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
emanati in attuazione della delega.
L'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle previsioni contenute
nell'articolo 1. Si prevede in particolare:
1.
l'inserimento nell'ufficio del giudice di
pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni
tra le due figure - ridenominate "giudici
onorari di pace" - e demandando al Ministro della giustizia la
fissazione della loro dotazione complessiva;
2.
l'inserimento della magistratura
requirente onoraria in un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari" all'interno dell'ufficio
della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
3.
la disciplina dei requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria prevedendo, come
specificato dalla Commissione giustizia del Senato: a) il non aver
riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione; b) onorabilità, anche con
riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate; c) un età non
inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni; d) la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni;
4.
l'indicazione delle modalità di accesso alla magistratura onoraria ed i titoli preferenziali per la nomina a
magistrato onorario - a favore di coloro che hanno esercitato funzioni
giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in
materie giuridiche;
5.
un regime
omogeneo di incompatibilità per tutti i magistrati onorari che assicuri al
massimo grado il principio della terzietà del giudice;
6.
l'attribuzione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, come specificato dalla Commissione
giustizia del Senato: della competenza:
a) ad emettere il bando del concorso per titoli; b) ad istruire e valutare le domande, previa acquisizione del parere
dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto,
sulle quali delibera il Consiglio superiore della magistratura; c) a formulare, all'esito del tirocinio
gratuito da svolgersi presso un magistrato professionale affidatario, un giudizio di idoneità e a proporre una graduatoria degli idonei per la nomina
a magistrati onorari;
7.
la competenza sulla nomina del magistrato onorario del Ministro della giustizia, che
provvede in conformità alla deliberazione
del CSM sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie;
8.
la rideterminazione del ruolo e delle
funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di
strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della
Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto "ufficio del processo") al fine di
coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e
con la possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori
connotati da minore complessità;
9.
la durata
quadriennale dell'incarico di giudice onorario di pace che potrà essere confermato per solo un altro quadriennio. Di conseguenza la durata complessiva
dell'incarico non può essere
complessivamente superiore a 8 anni,
indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte. Viene
previsto che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia
riconosciuto un titolo di preferenza
a parità di merito, a norma nei concorsi
indetti dalle amministrazioni dello Stato.
10. l'abbassamento dell'età a 65 anni
per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a 68 anni solo
per i magistrati onorari già in servizio);
11. che i magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si
estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza
prevista per i giudici di pace, sia quella sull'astensione per i giudici
ausiliari di corte d'appello;
12. un
regime transitorio per i magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
emanati in attuazione della delega possono essere confermati nell’incarico per 4 mandati ciascuno di durata quadriennale.
13. in materia di indennità dei
magistrati onorari, al fine di dare certezza ai profili economici delle
funzioni da essi effettivamente svolte, si prevede tra l'altro:
-
che l’indennità dei magistrati onorari si
compone di una parte fissa e di una parte variabile;
-
che la dotazione organica dei magistrati
onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, e i criteri di
liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento
di altre attività lavorative;
-
che sia individuato un regime previdenziale e assistenziale
compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza
pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure
incidenti sull'indennità;
L'articolo 3 stabilisce il procedimento per
l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo
venga trasmesso per il parere di
competenza, oltre che alle Camere,
anche al CSM ed autorizzando il
Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata
in vigore del provvedimento.
L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità
dei giudici di pace che riproduce molte delle disposizioni già contenute
nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-quater
dell'ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala l'estensione dell'incompatibilità già
prevista per gli associati di studio anche ai membri dell'associazione
professionale ed ai soci delle società tra professionisti, l'introduzione
dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi
direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative
e l'esclusione dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la
professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella
ordinaria.
L'articolo 5
stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace
da parte del presidente del tribunale; l'articolo
6 prevede che - fermi i divieti di cui all’articolo 4 -, possono essere applicati, ad altri uffici
del giudice di pace, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici
del medesimo distretto, indipendentemente dalla integrale copertura del
relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono
imprescindibili e prevalenti.
L'articolo 7 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati
onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati
dalla Scuola superiore della magistratura il cui inadempimento può essere
valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico. L'articolo 8 prevede che l'applicazione delle disposizioni
della legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
L'articolo 9, oltre a contenere la clausola di
invarianza finanziaria, specifica che in relazione alla complessità della
materia trattata e dell'impossibilità di determinare con esattezza gli
eventuali effetti finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, i decreti legislativi di attuazione della
delega devono essere corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni
finanziarie, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.
196 del 2009. I decreti legislativi che comportino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione al proprio interno,
possono essere emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.