Il
disegno di legge approvato definitivamente il 15 giugno 2016 dalla Camera dei
Deputati reca disposizioni in materia ambientale, prevedendo, in particolare, la
creazione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, con
il compito di garantire l’attività di monitoraggio, ricerca e valutazione
ambientale e assicurare il coordinamento, l’efficienza e l’omogeneità dei
sistemi di controllo sul territorio nazionale, anche al fine di adeguarsi agli
standard internazionali, e l’organizzazione e la disciplina dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Nello
specifico, è l’articolo 1 a prevedere l’istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dal
sopra menzionato ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per
la protezione dell'ambiente. I principali obiettivi del Sistema così costituito
riguardano lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo di suolo, la
salvaguardia e la promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle
risorse naturali e la piena realizzazione del principio "chi inquina
paga".
L’articolo
2 reca le definizioni di “Sistema Nazionale" , quale rete che
attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA); “stato
dell'ambiente”, che rappresenta la qualità complessiva delle componenti delle
matrici ambientali; “pressioni sull’ambiente”, ovvero le cause specifiche degli
impatti sull’ambiente, dovuti alle attività dell’uomo, nonché gli agenti fisici
e biologici, i rifiuti e l’uso e il consumo di risorse naturali; “impatti”, quali
effetti sull’ecosistema causati dall’alterazione delle qualità ambientali; “livello essenziale di prestazione”, che
comprende il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere
garantito in maniera omogenea sul piano nazionale.
L’articolo
3 elenca le funzioni del Sistema
nazionale, che possono essere svolte in concorso tra i soggetti che vi partecipano
o mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici competenti del
sistema della ricerca nazionale. Esse riguardano, tra l'altro: - il
monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo del suolo e delle risorse ambientali;
- il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento e dei relativi
impatti, nonché dei rischi naturali e ambientali; l'attività di ricerca connessa
al campo di attività e ai compiti del Sistema nazionale; - la trasmissione dei
dati raccolti ai livelli istituzionali competenti e la diffusione al pubblico;
- il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni e agli enti competenti, nell'ambito
di procedimenti autorizzativi e valutativi, e alle attività statali e
regionali, nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi, per
individuare, descrivere e quantificare il danno ambientale; - la collaborazione
con istituzioni scolastiche e universitarie; la formazione e l’aggiornamento
del personale operante nel settore ambientale; la partecipazione a interventi di
protezione civile, sanitaria e ambientali; la collaborazione con gli organismi
aventi compiti di vigilanza e ispezione; - il monitoraggio degli effetti
sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali;
l’attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di
sanzioni.
Viene
successivamente posta la disciplina dell'ISPRA. L'Istituto ha personalità
giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia tecnico-scientifica, di
ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, è sottoposto
alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e persegue gli obiettivi stabiliti dalla normativa in una logica di rete
(articolo 4). A tale fine, l'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme
tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, nel rispetto delle norme nazionali
e sovranazionali. I componenti degli organi e il direttore generale dell’ISPRA durano
in carica quattro anni e sono rinnovabili per un solo mandato. All'articolo 5 è
previsto l'adeguamento dello statuto
dell'ISPRA ai nuovi compiti ad esso assegnati mediante decreto del Ministero
dell'Ambiente, che definisce altresì la riorganizzazione degli organismi
collegiali già operanti presso il medesimo ministero .
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento
tecnico dell’ISPRA, finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo
tecnico, le attività del Sistema, sono elencate dall’articolo 6 e sono svolte
con la partecipazione di tutte le componenti della rete, nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Tra
queste vi sono l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA; la
definizione di procedure ufficiali per lo svolgimento delle proprie attività;
la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori; lo
sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati; lo
svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi, il coordinamento con
l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali
competenti in materia.
Per
quanto riguarda le agenzie per la
protezione dell'ambiente (articolo 7), esse sono definite quali persone
giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica,
amministrativa e contabile, che svolgono le attività necessarie a garantire il
raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza. Tali agenzie
possono svolgere attività istituzionali ulteriori rispetto al raggiungimento
dei livelli essenziali, senza interferire con il pieno raggiungimento di questi
ultimi, nonché attività a favore di soggetti pubblici o privati, definite sulla
base di accordi o convenzioni, garantendo in ogni caso l'imparzialità delle
agenzie nello svolgimento delle attività istituzionali di vigilanza e controllo.
È la singola regione, o provincia autonoma, a disciplinare il funzionamento
dell’agenzia sul proprio territorio.
All'articolo
8 sono dettati i requisiti del direttore
generale dell’ISPRA e delle singole agenzie, che debbono essere nominati
tra soggetti di elevata professionalità ed esperienza nel settore ambientale, e
non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello europeo, nazionale
o regionale.
I
LEPTA, le fonti di finanziamento per
il loro raggiungimento, e il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno
dall'entrata in vigore della legge (articolo 9). Essi costituiscono i parametri
funzionali, operativi, programmatici, strutturali, qualitativi e quantitativi
delle prestazioni delle agenzie.
Ai
sensi dell’articolo 10, l’ISPRA predispone un programma triennale delle attività del Sistema nazionale,
individuando le principali linee di intervento per il raggiungimento dei LEPTA.
Tale programma costituisce documento di riferimento per l’attività delle singole
agenzie.
L’ISPRA
provvede anche alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono
sistemi territorialmente dislocati: i punti focali regionali (PFR) e i sistemi
informativi regionali ambientali (SIRA). Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono
dunque la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET (articolo 11). L’Istituto collabora con le amministrazioni
statali, regionali e delle province autonome alla raccolta e organizzazione dei
dati e al mantenimento di flussi informativi tra i soggetti coinvolti e la
rete.
Come
previsto dall’articolo 12, l’armonizzazione dei sistemi di conoscenza, di
monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali è assicurata dalla rete nazionale dei laboratori accreditati,
tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale.
Il
Consiglio del Sistema nazionale, istituito
e regolato all'articolo 13, promuove e indirizza la collaborazione nel Sistema,
esprime parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10 e
segnala al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
gli interventi necessari ai fini del perseguimento degli scopi della legge. È
presieduto dal presidente dell’ISPRA ed è composto dai legali rappresentanti
delle agenzie e dal direttore generale dell’ISPRA.
L’Istituto
dispone, infine, uno schema di regolamento contenente la disciplina delle attività ispettive; il regolamento, emanato dal
Presidente della Repubblica, viene poi trasmesso alle Camere per l’espressione
del parere delle Commissioni competenti (articolo 14).
All'articolo
15 sono indicate le modalità di
finanziamento. Mentre l’ISPRA e le agenzie svolgono le loro funzioni
istituzionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le spese
relative alle attività svolte a favore di singoli impianti sono a carico dei
gestori degli stessi. Le spese riguardanti le attività di indagine di
competenza dell’autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della
giustizia, nell’ambito delle spese processuali.
Per
svolgere le funzioni attribuite al Sistema nazionale, si autorizza l’assunzione
di personale e all’acquisizione dei
beni strumentali necessari a ISPRA e Agenzie, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili (articolo 16).
Con
l'articolo 17 è stata introdotta una clausola
di invarianza finanziaria.