ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

Il disegno di legge approvato definitivamente il 15 giugno 2016 dalla Camera dei Deputati reca disposizioni in materia ambientale, prevedendo, in particolare, la creazione di un Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, con il compito di garantire l’attività di monitoraggio, ricerca e valutazione ambientale e assicurare il coordinamento, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo sul territorio nazionale, anche al fine di adeguarsi agli standard internazionali, e l’organizzazione e la disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).


Nello specifico, è l’articolo 1 a prevedere l’istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dal sopra menzionato ISPRA e dalle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente. I principali obiettivi del Sistema così costituito riguardano lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo di suolo, la salvaguardia e la promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali e la piena realizzazione del principio "chi inquina paga".
L’articolo 2 reca le definizioni di  “Sistema Nazionale" , quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA); “stato dell'ambiente”, che rappresenta la qualità complessiva delle componenti delle matrici ambientali; “pressioni sull’ambiente”, ovvero le cause specifiche degli impatti sull’ambiente, dovuti alle attività dell’uomo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l’uso e il consumo di risorse naturali; “impatti”, quali effetti sull’ecosistema causati dall’alterazione delle qualità ambientali;  “livello essenziale di prestazione”, che comprende il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in maniera omogenea sul piano nazionale.
L’articolo 3 elenca le funzioni del Sistema nazionale, che possono essere svolte in concorso tra i soggetti che vi partecipano o mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale. Esse riguardano, tra l'altro: - il monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo del suolo e delle risorse ambientali; - il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento e dei relativi impatti, nonché dei rischi naturali e ambientali; l'attività di ricerca connessa al campo di attività e ai compiti del Sistema nazionale; - la trasmissione dei dati raccolti ai livelli istituzionali competenti e la diffusione al pubblico; - il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni e agli enti competenti, nell'ambito di procedimenti autorizzativi e valutativi, e alle attività statali e regionali, nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi, per individuare, descrivere e quantificare il danno ambientale; - la collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie; la formazione e l’aggiornamento del personale operante nel settore ambientale; la partecipazione a interventi di protezione civile, sanitaria e ambientali; la collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; - il monitoraggio degli effetti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali; l’attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni.
Viene successivamente posta la disciplina dell'ISPRA. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e persegue gli obiettivi stabiliti dalla normativa in una logica di rete (articolo 4). A tale fine, l'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, nel rispetto delle norme nazionali e sovranazionali. I componenti degli organi e il direttore generale dell’ISPRA durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per un solo mandato. All'articolo 5 è previsto l'adeguamento dello statuto dell'ISPRA ai nuovi compiti ad esso assegnati mediante decreto del Ministero dell'Ambiente, che definisce altresì la riorganizzazione degli organismi collegiali già operanti presso il medesimo ministero .
Le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell’ISPRA, finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema, sono elencate dall’articolo 6 e sono svolte con la partecipazione di tutte le componenti della rete, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Tra queste vi sono l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA; la definizione di procedure ufficiali per lo svolgimento delle proprie attività; la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori; lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati; lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi, il coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia.
Per quanto riguarda le agenzie per la protezione dell'ambiente (articolo 7), esse sono definite quali persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che svolgono le attività necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza. Tali agenzie possono svolgere attività istituzionali ulteriori rispetto al raggiungimento dei livelli essenziali, senza interferire con il pieno raggiungimento di questi ultimi, nonché attività a favore di soggetti pubblici o privati, definite sulla base di accordi o convenzioni, garantendo in ogni caso l'imparzialità delle agenzie nello svolgimento delle attività istituzionali di vigilanza e controllo. È la singola regione, o provincia autonoma, a disciplinare il funzionamento dell’agenzia sul proprio territorio.
All'articolo 8 sono dettati i requisiti del direttore generale dell’ISPRA e delle singole agenzie, che debbono essere nominati tra soggetti di elevata professionalità ed esperienza nel settore ambientale, e non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello europeo, nazionale o regionale.
I LEPTA, le fonti di finanziamento per il loro raggiungimento, e il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge (articolo 9). Essi costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni delle agenzie.
Ai sensi dell’articolo 10, l’ISPRA predispone un programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento per il raggiungimento dei LEPTA. Tale programma costituisce documento di riferimento per l’attività delle singole agenzie.
L’ISPRA provvede anche alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono sistemi territorialmente dislocati: i punti focali regionali (PFR) e i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA). Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono dunque la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET (articolo 11). L’Istituto collabora con le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome alla raccolta e organizzazione dei dati e al mantenimento di flussi informativi tra i soggetti coinvolti e la rete.
Come previsto dall’articolo 12, l’armonizzazione dei sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali è assicurata dalla rete nazionale dei laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale.
Il Consiglio del Sistema nazionale, istituito e regolato all'articolo 13, promuove e indirizza la collaborazione nel Sistema, esprime parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10 e segnala al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gli interventi necessari ai fini del perseguimento degli scopi della legge. È presieduto dal presidente dell’ISPRA ed è composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell’ISPRA.
L’Istituto dispone, infine, uno schema di regolamento contenente la disciplina delle attività ispettive; il regolamento, emanato dal Presidente della Repubblica, viene poi trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti (articolo 14).
All'articolo 15 sono indicate le modalità di finanziamento. Mentre l’ISPRA e le agenzie svolgono le loro funzioni istituzionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le spese relative alle attività svolte a favore di singoli impianti sono a carico dei gestori degli stessi. Le spese riguardanti le attività di indagine di competenza dell’autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia, nell’ambito delle spese processuali.
Per svolgere le funzioni attribuite al Sistema nazionale, si autorizza l’assunzione di personale e all’acquisizione dei beni strumentali necessari a ISPRA e Agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (articolo 16).
Con l'articolo 17 è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria.