CONTRASTO ALLE INTIMIDAZIONI AI DANNI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Il disegno di legge in titolo, d'iniziativa della senatrice Lo Moro e altri, nasce dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali che, costituitasi all'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015.


Dai lavori della Commissione è emersa la necessità di approntare  strumenti di prevenzione e contrasto di una condotta che, pur attraverso diverse modalità di attuazione, ha come unico scopo la volontà di intimorire e condizionare l'attività di un singolo componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, arrecando, pertanto, un danno al regolare andamento della amministrazione pubblica.
Il testo votato dell'Assemblea in data 8 giugno introduce alcune modifiche rispetto al testo licenziato dalla Commissione Giustizia.

In particolare:

l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 338 del codice penale in materia di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, poste in essere al fine di impedirne o turbarne comunque l'attività, estendendo la pena della reclusione da uno a sette anni anche ai casi di violenza o minaccia ai singoli componenti del predetto corpo politico e amministrativo o giudiziario, nonché ai singoli componenti di  una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio. Inoltre, la medesima pena si applica a chi ponga in essere condotte intimidatorie al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo o che ponga in essere le predette condotte a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso;

L'articolo 2 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche alla fattispecie delittuosa di cui all'articolo 338 del codice penale;

L'articolo 3 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 339- bis che prevede una circostanza aggravante speciale nei delitti di lesione personale, violenza privata, minaccia e danneggiamento nel caso in cui le condotte poste in essere abbiano natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. In tali casi le pene previste per ciascuna delle predette fattispecie sono aumentate da un terzo alla metà. 
L'Assemblea ha approvato, inoltre, l'emendamento 3.0.200 Cappelletti  che introduce la circostanza aggravante speciale di cui al nuovo articolo 339-bis tra le ipotesi di non punibilità di delitti privati contro la pubblica amministrazione, qualora il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

L'articolo 4, reca modifiche Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570 recante Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. In particolare estende le pene previste per chi turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali o impedisce il libero esercizio del voto (reclusione da due a cinque anni e  multa da lire 600.000 a lire 4.000.000) anche a chi con minacce o violenza ostacoli la partecipazione alle predette competizioni elettorali.

Infine, con l'emendamento 4.0.200 (testo 2) Buccarella è stato introdotto un ulteriore articolo che prevede la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell' Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno il 2 luglio 2015. Nello specifico al predetto Osservatorio sono attribuiti una serie di compiti tra i quali: il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati; la promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte a supporto degli amministratori locali vittime di episodi intimidatori, nonché la promozione di iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali. Il predetto Osservatorio è istituito con decreto del Ministro dell'Interno.