AGRICOLTURA SOCIALE

L'A.S. 1568 e 205-A, approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato con lievi modifiche rispetto al testo giunto dalla Camera, reca disposizioni in materia di agricoltura sociale, a sostegno di un'attività che sta assumendo, nel corso degli ultimi anni, un ruolo sempre più rilevante grazie alle imprese agricole che, oltre alla produzione di prodotti agro-alimentari e di servizi tradizionali, intervengono a sostegno della produzione e della promozione di "salute", di azioni di riabilitazione e di cura, di educazione, di formazione, di organizzazione di servizi utili per la vita quotidiana di specifiche tipologie di utenti, di aggregazione e di coesione sociale per i soggetti maggiormente vulnerabili nonché di creazione di opportunità occupazionali.


L'articolo 1 definisce le finalità della legge, consistenti nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzato allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento lavorativo. L'intervento normativo è attribuito alla competenza statale, in quanto riferibile ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'articolo 2 definisce l'agricoltura sociale quale attività esercitata dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali, diretta appunto a realizzare l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate, e di minori inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, a fornire prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, nonché prestazioni e servizi di supporto a terapie mediche, psicologiche e riabilitative e progetti per l'educazione ambientale ed alimentare attraverso l'organizzazione di fattorie sociali. I requisiti e le modalità per lo svolgimento di tali attività sono definite con decreto del Ministro delle Politiche agricole. Per quanto riguarda le cooperative sociali, esse possono esercitare le attività di agricoltura sociale purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso esso sia ricompreso tra il 30% e il 50% di quello complessivo, esse sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione alla misura del fatturato agricolo. Inoltre, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte in associazione con le cooperative, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, con organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Infine, ove previsto dalla normativa di settore, è prevista la collaborazione con i servizi socio-sanitari. Gli enti pubblici competenti, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni in materia di attività agricole e sociali, promuovono politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali  al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura sociale.

Per permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, l'articolo 3 stabilisce che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia di programmazione delle prestazioni e dei servizi. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente al riconoscimento.

L'articolo 4 stabilisce che gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP) per i prodotti dell'agricoltura sociale.

 L'articolo 5 prevede che i fabbricati rurali, già esistenti nel fondo, destinati all'esercizio delle attività di agricoltura sociale mantengono il riconoscimento del requisito della ruralità, a tutti gli effetti. Le regioni e le province autonome possono inoltre promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini dell'utilizzo per le finalità di agricoltura sociale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Per quanto riguarda gli interventi di sostegno all'agricoltura sociale, l'articolo 6 prevede una serie di misure:
-           le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dagli operatori dell'agricoltura sociale;
-          i comuni  definiscono modalità di valorizzazione dei prodotti nelle aree pubbliche destinate al commercio;
-          sono previsti criteri di priorità per l'insediamento e lo sviluppo di attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati alla mafia;
-           gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione a titolo gratuito i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata anche agli operatori dell'agricoltura sociale.
Inoltre, possono essere definite ulteriori forme di agevolazione e di interventi di sostegno, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, mediante apposito decreto del Ministro dell'economia, e nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo delle multifunzionalità delle imprese agricole, anche attraverso tavoli di partenariato tra i soggetti interessati al settore dell'agricoltura sociale.

L'articolo 7 provvede all'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Ministero delle Politiche agricole, che definisce le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, monitora ed elabora le informazioni sulla presenza e lo sviluppo delle attività correlate sul territorio nazionale, raccoglie e valuta le ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale, propone iniziative di coordinamento ed integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e sviluppo e infine promuove forme di comunicazione per il supporto delle iniziative regionali e locali. Per quanto riguarda la composizione, l'Osservatorio, le cui modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite con decreto del Ministro delle Politiche agricole, è costituito da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato competenti  (agricoltura, lavoro, istruzione, salute e giustizia), da rappresentanti delle regioni e province autonome, delle organizzazioni professionali agricole, delle reti nazionali di agricoltura sociale, delle organizzazioni del terzo settore attive nel settore dell'agricoltura sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni della cooperazione.