IL DDL ANTI CORRUZIONE

La Camera ha approvato definitivamente il testo di legge in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio. Il provvedimento, composto di 12 articoli, interviene, introducendo alcune modifiche, sulla legge anti corruzione promossa dal governo Monti, legge 6 novembre 2012, n. 190 
    
In particolare,precisando la configurazione dei reati contro la pubblica amministrazione e  ripristinando la piena punibilità e aumentando le pene del reato di falso in bilancio. 

L'articolo 1 interviene inasprendo le pene in materia di corruzione. In particolare prevede:

a), un aumento da 3 a 5 anni del massimo della pena accessoria
  nei casi di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'articolo 32-ter del codice penale;b), che interviene sull'articolo 32-quinquies del codice penale, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici condannato per reati di corruzione, quando la condanna non sia inferiore ai 2 anni di reclusione e non più ai 3 anni come attualmente;        
c), che modifica l'articolo 35 del codice penale, l'aumento della durata della sospensione dell'esercizio di una professione di un'arte conseguente alla condanna, che viene fissata in un minimo non inferiore a tre mesi e in un massimo non superiore a tre anni;
d), l' inasprimento della pena previste per il peculato di cui all'articolo 314 del codice penale, elevando il massimo edittale della pena a 10 anni e 6 mesi attualmente previsto in 10 anni;
e) l'innalzamento della reclusione per il pubblico ufficiale condannato per corruzione per l'esercizio della funzione ex articolo 318 c.p., dagli 1 ai  5 anni di reclusione, introdotti dalla legge n. 190 del 2012, a un minimo di  1 a un massimo di 6 anni, introducendo, pertanto, un ulteriore inasprimento per il massimo edittale della pena
f), l'aumento della pena per la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'articolo 319 del codice penale, fissandola in un minimo di sei e in un massimo di dieci anni;
g), la modifica delle pene previste per il delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-ter del codice penale inasprendo le diverse pene ivi previste;
alla lettera
h), l'aumento della pena per induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'articolo 319-quater del codice penale dai 3 agli 8 anni attuali, a un minimo di 6 a un massimo di 10 anni e sei mesi;
i), l' introduzione di una nuova circostanza attenuante per i reati di corruzione, che comporta la diminuzione della pena da 1/3 alla metà  per colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili, nonché per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. 

L'articolo 2
 modifica l’articolo 165 del codice penale, disponendo che, nei casi di condanna per i delitti  di peculato, concussione e in materia di corruzione, la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato o  all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione.

L'articolo 3
ripristina per il delitto di concussione di cui all’articolo 317 del codice penale, l’equiparazione, soppressa dalla legge n. 190 del 2012, tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

L'articolo 4
introduce la  previsione della riparazione pecuniaria nei casi di condanna per i reati di peculato, concussione nonché per le varie ipotesi di corruzione, disponendo il pagamento di una somma pari a quanto indebitamente ricevuto in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

L'articolo 5
 inasprisce tutte le pene previste dall'articolo 416-bis del codice penale per il reato di associazione di stampo mafioso e ne estende l'operatività anche a quelle straniere.

L'articolo 6 introduce all'articolo 444 del codice di procedura penale, un comma aggiuntivo che subordina l'ammissibilità all'applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati commessi da pubblici ufficiali contro la Pubblica  Amministrazione, alla previa restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

L'articolo 7
dispone, nei casi in cui venga esercitata l'azione penale per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, che il pubblico ministero informi il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione.

L'articolo 8
 reca modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevedendo:
l'incremento dei poteri dell'Autorità nazionale dell'anticorruzione, estendendone il controllo su ulteriori tipologie di contratti;
l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere semestralmente alla medesima Autorità tutte le informazioni relative all'esecuzione dell'opera
- la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione da parte del giudice amministrativo, di qualunque notizia rilevante emersa nel corso di giudizi relativi alle controversie concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture e quelle relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.


L'articolo 9
, in materia di false comunicazioni sociali, sostituisce l'articolo 2621 del codice civile, disponendo:
la pena della reclusione da uno a cinque anni, in luogo dell'arresto fino a due anni attualmente previsto, nei casi di comunicazioni sociali nelle quali gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili i sindaci e i liquidatori consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o ne omettano la comunicazione, nei casi in cui è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La stessa pena è prevista nei casi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'articolo 10
introduce gli articolo 2621-bis e 2621-ter del codice civile, che disciplinano le ipotesi di lieve entità per le quali si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Tali ipotesi rilevano sulla base di una serie di criteri quali: la natura, le dimensioni della società, nonché le modalità e gli effetti della condotta. La stessa pena si applica alle piccole imprese, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 167, ovvero nei casi in cui le imprese abbiano:  un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. L'articolo prevede, inoltre, la non punibilità per particolare tenuità di cui al nuovo articolo 131-bis del codice penale. In tale caso spetta al giudice la valutazione, sulla base dell'entità dell'eventuale danno alla società, ai soci nonché ai creditori.

L'articolo 11
sostituisce per intero l'articolo 2622 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali delle società quotate. In particolare dispone:
l'innalzamento della pena della reclusione dai sei mesi ai tre anni attualmente previsti, a un minimo di tre anni e un massimo di otto per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione europea che consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o ne omettano la comunicazione nei casi in cui è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. E' soppressa la procedibilità a querela e la stessa pena è prevista nei casi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L'articolo 12
modifica le disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari rimodulando le pene pecuniarie attualmente previste.