GLI ECOREATI
Il disegno di legge recante disposizioni in materia di delitti
contro l'ambiente, approvato in via definitiva in quarta lettura al Senato, introduce
nel Codice Penale il nuovo titolo VI-bis, dedicato appunto ai "delitti
contro l'ambiente".
Sono individuati i reati di:
- inquinamento ambientale (art.
452-bis), che si realizza qualora
qualcuno, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi
e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del
suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema e della biodiversità, ed è punito
con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10mila 100mila euro. In caso
di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento
ambientale (art. 452-ter), è previsto un catalogo di pene commisurate alla
gravità delle conseguenze del delitto;
- disastro ambientale (art.
452-quater), costituito, alternativamente, dall'alterazione irreversibile
dell'equilibrio di un ecosistema, o da un'alterazione la cui eliminazione
risulti particolarmente onerosa, o dall'offesa alla pubblica incolumità in ragione
della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo,
ed è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Sia nel caso dell'inquinamento ambientale che del disastro
ambientale, la pena è aumentata fino a un terzo se essi si producono in aree
naturali protette o sottoposte a vincoli, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi se il
fatto è commesso per colpa; un ulteriore diminuzione di un terzo della pena è
prevista per il delitto colposo di pericolo, ovvero quando dalla commissione
colposa del fatto derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.
452-sexies), commesso da chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,
abbandona o si disfa illegittimamente di tale materiale, punito con la
reclusione da due a sei anni e la multa da 10mila a 50mila euro, aumentata se
dal fatto deriva il pericolo di compromissione delle acque o dell'aria, o di
porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema
e della biodiversità, ed aumentata fino alla metà in caso di pericolo per la
vita o l'incolumità delle persone;
- impedimento del controllo
(art. 452-septies), che si realizza quando viene impedita, intralciata o
elusa l'attività di vigilanza e controllo ambientali nonché di sicurezza e
igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti, punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. L'impedimento si realizza negando l'accesso, predisponendo
ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi;
- omessa bonifica (art.
452-terdecies), che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa
da 20mila a 80mila euro chiunque, essendovi obbligato per legge, per obbligo
del giudice o di autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino e
al recupero dello stato dei luoghi.
Sono previste circostanze aggravanti (art.
452-octies) con pene aumentate per l'associazione per delinquere diretta in via
esclusiva o concorrente a commettere un delitto contro l'ambiente e l'associazione
di tipo mafioso finalizzata a commettere delitto contro l'ambiente o
all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche o
concessioni in materia ambientale; è stabilito un ulteriore aumento di pena, da
un terzo alla metà, se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio con funzioni in materia ambientale. Infine,
quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno
dei delitti previsti nel nuovo titolo del codice penale, dal codice
dell'ambiente o da altra disposizione a tutela dell'ambiente (aggravante
ambientale, art. 452-novies) la pena è aumentata.
Sono stabilite riduzioni di pena per coloro che si adoperano per
evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o
aiutano con le autorità, o provvedono
alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei
luoghi, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (ravvedimento
operoso, art. 452-decies).
E' previsto (art. 452-undecies) che, in caso di condanna o
patteggiamento per delitto ambientale, sia sempre ordinata la confisca delle cose
che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a
commetterlo, o la confisca per equivalente. I beni o proventi sono inoltre
vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. E' poi ordinato il ripristino
dello stato dei luoghi con
esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al
pagamento delle pene pecuniarie.
Il disegno di legge apporta inoltre altre modifiche al codice
penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale, al Codice dell'ambiente
(decreto legislativo n. 152 del 2006) e ad altre norme in tema di tutela
dell'ambiente, ai fini del migliore coordinamento con il nuovo titolo del
codice penale e della garanzia di un piena tutela ambientale. Da sottolineare,
in quanto alle ulteriori modifiche al codice penale, il raddoppio dei termini di
prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente, e
l'inserimento dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico
ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell'impedimento del controllo,
tra i delitti per i quali la condanna comporta l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
Tra le modifiche al Codice dell'ambiente, da sottolineare
l'introduzione di una nuova Parte Sesta-bis che reca la disciplina sanzionatoria degli
illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale,
prevedendo un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni, mediante l'adempimento di una serie di prescrizioni
e il pagamento
di una somma di denaro da parte del responsabile della violazione - che non
deve in ogni caso aver comportato né danno né pericolo di danno alle risorse
ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Spetta all'organo di
vigilanza o alla polizia giudiziaria impartire al contravventore le
prescrizioni necessarie all'estinzione della contravvenzione, fissando per la
regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente
necessario, che può essere prorogato una sola volta in presenza di specifiche e
documentate circostanze non imputabili al contravventore. Nel caso in cui il responsabile
della violazione operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di
notifica o comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale
dell'ente stesso. La verifica dell'adempimento spetta all'organo accertatore.
Sono previsti obblighi di comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia
giudiziaria da parte del pubblico ministero che abbia in qualsiasi modo notizia
della contravvenzione, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare
le relative verifiche sull'adempimento; l'organo di vigilanza e la polizia
giudiziaria debbono poi, a riguardo, informare il PM della propria attività. In
quanto all'estinzione della contravvenzione, essa si ha a seguito
dell'adempimento della prescrizione nei termini previsti e al pagamento di
quanto stabilito.
Ulteriori modifiche alla disciplina vigente in tema di ambiente
riguardano l'estensione del catalogo di reati che costituiscono presupposto della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato:
sono previste specifiche sanzioni pecuniarie per i delitti di inquinamento
ambientale e disastro ambientale (anche colposi), associazione a delinquere
comune e mafiosa aggravata, traffico ed abbandono di materiale ad alta
radioattività, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, distruzione o
deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Nei casi di
inquinamento ambientale e disastro ambientale sono applicate sanzioni
interdittive per l'ente.
E' infine resa più severa la disciplina sanzionatoria, stabilita
dalla legge n. 150 del 1992, per le violazioni della Convenzione sul commercio
internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione.