L'ITALICUM: LA NUOVA LEGGE ELETTORALE
- la
divisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni regionali,
ciascuna delle quali suddivisa in collegi plurinominali per un totale di
100 collegi;
- l'attribuzione
dei seggi si svolge su base nazionale e proporzionale, con una soglia di sbarramento e un premio di maggioranza al massimo di
340 seggi;
- gli
eletti sono individuati all'interno di collegi plurinominali con
"liste corte", composte da un capolista predeterminato e altri candidati sui quali
l'elettore può esprimere una o due
preferenze.
- la soglia di sbarramento per accedere
all' attribuzione dei seggi è unica e basata sulla percentuale dei voti
validi a livello nazionale: 3% per
tutte le liste. Resta ferma la soglia al 20% dei voti validi della
circoscrizione per la lista rappresentativa di minoranza linguistica
riconosciuta;
- l'attribuzione
alla lista vincente che supera il 40 per cento dei
voti validi a livello nazionale di un premio
di maggioranza fino a un massimo di 340 seggi su 618;
- nel
caso in cui la lista che ha conseguito la maggioranza delle preferenze non raggiunga il 40 per cento
dei voti, si procede al ballottaggio
tra le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; anche
in questo caso alla lista vincente sono attribuiti 340 seggi;
- la
legge elettorale riguarda la sola Camera
dei deputati, in previsione dell'approvazione della riforma costituzionale che
dispone il superamento dell’attuale sistema di bicameralismo perfetto e la
permanenza di un'unica Camera elettiva.
Le principali novità sono:
- assegnazione
dei seggi ed eventualmente del premio
di maggioranza alla sola lista
(non anche a coalizioni, com'è nel testo licenziato dalla Camera dei
deputati);
- soglia
per accedere al premio di maggioranza, riferita alla sola lista e
determinata nel 40 per cento
dei voti validi (non più nel 37 per cento);
- soglia
unica per accedere alla rappresentanza parlamentare, riferita alla sola
lista e determinata nel 3 per cento
dei voti validi (non già soglie diversificate e più elevate, del 4,5 per
cento per liste infra-coalizione, dell'8 per cento per liste non coalizzate
o coalizzate con coalizioni che risultino sotto-soglia, del 12 per cento
per le coalizioni);
- premio di maggioranza quale
assegnazione comunque di 340 seggi
e dunque 'unificato', il
medesimo sia nel caso di conseguimento del 40 per cento dei voti validi
sia nel caso di non conseguimento e successo elettorale solo nel ballottaggio
conseguentemente necessario;
- numero dei seggi per collegio
plurinominale, da determinarsi tra un minimo (invariato) di 3
seggi ed un massimo (aumentato rispetto al testo Camera) di 9 seggi (non
più 6, dunque);
- introduzione della doppia preferenza di genere, a pena di nullità della seconda
preferenza;
- previsione che "nei collegi di ciascuna
circoscrizione", il numero complessivo di capolista di un medesimo
sesso non possa eccedere il 60
per cento;
- presentazione
da parte dei singoli partiti, poiché i competitori sono liste e non già coalizioni, del programma elettorale, dello statuto del partito e il nome del
loro leader unitamente al contrassegno;
- previsione,
nelle liste, di capolista
'bloccati', pluri-candidabili,
in un numero di collegi fino a dieci (non già otto come nel testo
Camera, che peraltro prevede una candidabilità plurima per ogni
candidato);
- modalità di assegnazione dei seggi in eccesso;
· possibilità per gli elettori che si trovano all'estero, per motivi di lavoro,
studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi, di votare per corrispondenza nella
Circoscrizione estero;
Circoscrizione estero;
· costituzione nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia
di uno dei collegi plurinominali in modo da favorire l'accesso alla
rappresentanza dei candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena;
·
applicazione
della nuova disciplina elettorale a decorrere
dal 1° luglio 2016.
La
rappresentanza delle minoranze linguistiche in Valle D'Aosta e Trentino Alto
Adige viene garantita con l’introduzione dei collegi uninominali maggioritari,
che mantengono un rapporto con le liste nazionali, sia attraverso una quota
proporzionale, sia attraverso un collegamento dei candidati dei collegi alle
liste nazionali. Infatti, è consentito sommare i voti espressi nelle
circoscrizioni del Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta a quelli delle altre
regioni per il calcolo della soglia di sbarramento del 3% e della soglia del 40%
necessaria per beneficiare del premio di maggioranza. Naturalmente gli stessi
voti non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte
del territorio nazionale visto che i voti in Trentino Alto Adige e Valle
d'Aosta consentono già l'elezione di rappresentanti in Parlamento in collegi
uninominali.
Italiani eletti
all'estero
Per quanto
riguarda l'elezione dei parlamentari all’estero non vi sono modifiche alla
disciplina vigente (Legge 459/2001) che prevede che i cittadini italiani
residenti all’estero possono eleggere sei senatori e dodici deputati
nell’ambito di una “circoscrizione Estero” divisa in quattro ripartizioni:
• Europa, con la
Federazione Russa e la Turchia;
• America
meridionale;
• America
settentrionale e centrale;
• Africa, Asia,
Oceania e Antartide.
Gli elettori
esprimono due voti di preferenza nelle ripartizioni geografiche alle quali sono
assegnati due o più deputati o senatori (Europa, America meridionale e America
settentrionale, per la Camera; Europa e America meridionale, per il Senato) e
un solo voto di preferenza nelle altre ripartizioni.