OMICIDIO STRADALE
Il disegno di legge
AS 859 e connessi, approvato dal Senato il 15 giugno 2015, introduce e
disciplina i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
recependo la crescente richiesta di sicurezza sulle strade diffusa
nell'opinione pubblica.
Sono, infatti, numerosi gli incidenti stradali
determinati da gravi violazioni delle norme del codice della strada o da
soggetti che si mettono alla guida di veicoli a motore sotto l'effetto di
sostanze alcoliche o stupefacenti, cagionando la morte o lesioni gravi alle persone.
Il testo approvato dal Senato dispone un nuovo sistema sanzionatorio al fine di
perseguire con pene adeguate i responsabili di fatti così gravi e di svolgere
un efficace ruolo di deterrenza e di prevenzione.
Il disegno di legge approvato apporta
modifiche al codice penale introducendo due nuovi reati:
Il reato di omicidio stradale (art.
589-bis) e di lesioni personali stradali (art. 590-bis):
La ratio delle due
nuove figure di reato è quella di punire
più severamente l'omicidio colposo stradale e le lesioni colpose stradali secondo
la gravità delle condotte:
1) Le condotte più gravi sono quelle di chi
si mette alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di droghe
2) Poi vengono quelle condotte che riguardano
le infrazioni stradali più gravi
perché suscettibili di mettere in pericolo maggiore l'incolumità delle persone
e la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per
litro.
3) Le pene per tali condotte possono essere aumentate del triplo nel caso di morte
e lesioni di più persone.
4) E' prevista una circostanza aggravante nei
casi in cui il conducente si dia alla
fuga. La finalità è quella di scoraggiare il conducente dal darsi alla fuga
con pene più severe che lo inducano a prestare i primi soccorsi ed ad assumersi
le proprie responsabilità.
OMICIDIO STRADALE
Il nuovo articolo
589-bis - introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge
- punisce con la reclusione da 8 a 12 anni chiunque provoca per colpa la
morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore:
-
in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro)
-
in stato di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope;
-
chi sta esercita professionalmente l'attività di trasporto di
persone o di cose e, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica con tassi
alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica da
stupefacenti.
Punisce con la reclusione da 7 a 10 anni chiunque
provoca la morte di una persona:
-
posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica
(con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro)
-
procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o
superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero
su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a
quella massima consentita.
Nei casi in cui
l'incidente cagioni la morte di più
persone ovvero, la morte di una o più persone e lesioni di una o più
persone, si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse aumentata
fino al triplo con un limite massimo
di anni 18. Nei casi in cui
l'omicidio stradale non sia dovuto esclusivamente all'azione o all'omissione
del colpevole la pena è diminuita fino
alla metà.
Viene poi introdotta
con articolo 589-ter una specifica circostanza aggravante che dispone
un aumento delle pene da un terzo alla metà nei casi in cui
il conducente si dia alla fuga.
LESIONI PERSONALI STRADALI
Il nuovo articolo 590-bis - introdotto dall'articolo
2 del disegno di legge - punisce
con la reclusione da 2 a 4 anni
chiunque provoca per colpa una lesione personale a qualcuno ponendosi alla
guida di un veicolo a motore:
-
in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro)
-
in stato di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope;
-
chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di
persone o di cose e, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica con tassi
alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica da
stupefacenti.
Punisce con la reclusione da 9 mesi a 2 anni chiunque
provoca per colpa una lesione personale a qualcuno conducendo un veicolo a
motore:
-
ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso
alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro)
-
procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque
non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore
di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
-
attraversando un intersezione con il semaforo rosso;
-
circolando contromano;
-
a seguito di manovra di inversione
del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o
dossi o
-
a seguito di sorpasso
di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua
Nei casi di lesioni
personali gravi la pena aumentata da un terzo alla metà.
Nei casi di lesioni
personali gravissime la pena aumentata
dalla metà a due terzi.
Nei casi in cui
l'incidente cagioni lesioni a più
persone si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la
più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo
di anni 7. Nei casi in cui le lesioni personali stradali non siano dovute
esclusivamente all'azione o all'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.
Viene introdotta
anche per le lesioni personali stradali con articolo 590-ter una specifica circostanza
aggravante che dispone un aumento delle
pene da un terzo alla metà nei casi
in cui il conducente si dia alla fuga.
REVOCA DELLA PATENTE
il nuovo articolo
590-quinquies prevede una
incisiva rimodulazione delle pene accessorie. In particolare si prevede che
alla condanna, ovvero alla sentenza
di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali
stradali gravi o gravissime consegue la revoca
della patente di guida. Le novità più rilevanti sono:
-
la revoca della patente deve essere disposta anche nel caso
in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
-
nei casi di omicidio
stradale il condannato non può conseguire una nuova patente di guida
prima che siano decorsi 15 anni
dalla revoca;
-
nei casi di omicidio
stradale dove l'interessato si sia dato alla fuga o fosse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe
ed in questo stato abbia anche violato i limiti
di velocità al momento della determinazione del sinistro il condannato non potrà
conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 30 anni dalla revoca;
-
nei casi di lesioni
personali stradali gravi o gravissime il condannato non può conseguire
una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca;
-
nei casi di lesioni
personali stradali gravi o gravissime dove l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o sotto
l'effetto di droghe il condannato non potrà conseguire una nuova patente di
guida prima che siano decorsi 10 anni
dalla revoca;
-
nei casi di lesioni
personali stradali gravi o gravissime dove l'interessato si sia dato
alla fuga o fosse alla guida in
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe ed in questo stato abbia anche
violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro il
condannato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano
decorsi 12 anni dalla revoca;
L'articolo 3 contiene modifiche di
coordinamento al codice penale, rese necessarie dall'introduzione delle due
nuove figure di reato.
PRELIEVO COATTIVO DEI CAMPIONI
BIOLOGICI
L'articolo 4 del disegno di legge
reca modifiche in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di
campioni biologici. In particolare dispone:
a) che il giudice, anche
d’ufficio, possa disporre l’esecuzione
coattiva del prelievo di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o
di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del
profilo del DNA) anche per i seguenti reati:
-
l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla
circolazione stradale o sulla sicurezza
sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.),
-
l'omicidio stradale, (articolo 589-bis c.p.)
-
le lesioni personali
connesse alla violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma c.p.)
-
le lesioni stradali
(articolo 590-bis c.p.)
b) che quando il conducente si
rifiuta di sottoporsi agli esami per stabilire lo stato d'ebbrezza o di guida
sotto l'effetto di droghe sia coattivamente
sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti con decreto motivato
adottato anche oralmente dal PM. Viene data al difensore dell'interessato
immediata notizia del decreto e delle operazioni di prelievo. Il difensore ha facoltà
di assistervi.
L'articolo 5 del disegno di legge prevede
l'arresto obbligatorio in flagranza
nel caso di omicidio stradale, mentre per quanto riguarda il delitto di
lesioni colpose stradali gravi o gravissime è previsto l'arresto facoltativo. Le
disposizioni dell'articolo 6
recano, infine, norme di coordinamento con il codice della strada.