OMICIDIO STRADALE

Il disegno di legge AS 859 e connessi, approvato dal Senato il 15 giugno 2015, introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali recependo la crescente richiesta di sicurezza sulle strade diffusa nell'opinione pubblica.
Sono, infatti, numerosi gli incidenti stradali determinati da gravi violazioni delle norme del codice della strada o da soggetti che si mettono alla guida di veicoli a motore sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, cagionando la morte o lesioni gravi alle persone. Il testo approvato dal Senato dispone un nuovo sistema sanzionatorio al fine di perseguire con pene adeguate i responsabili di fatti così gravi e di svolgere un efficace ruolo di deterrenza e di prevenzione.
 Il disegno di legge approvato apporta modifiche al codice penale introducendo due nuovi reati:
Il reato di omicidio stradale (art. 589-bis) e di lesioni personali stradali (art. 590-bis):
La ratio delle due nuove figure di reato è quella di punire più severamente l'omicidio colposo stradale e le lesioni colpose stradali secondo la gravità delle condotte:
1) Le condotte più gravi sono quelle di chi si mette alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di droghe
2) Poi vengono quelle condotte che riguardano le infrazioni stradali più gravi perché suscettibili di mettere in pericolo maggiore l'incolumità delle persone e la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.
3) Le pene per tali condotte possono essere aumentate del triplo nel caso di morte e lesioni di più persone.
4) E' prevista una circostanza aggravante nei casi in cui il conducente si dia alla fuga. La finalità è quella di scoraggiare il conducente dal darsi alla fuga con pene più severe che lo inducano a prestare i primi soccorsi ed ad assumersi le proprie responsabilità.

OMICIDIO STRADALE
Il nuovo articolo 589-bis - introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge -  punisce con la reclusione da 8 a 12 anni chiunque provoca per colpa la morte di una persona ponendosi alla guida di un veicolo a motore:
-        in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) 
-        in stato di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
-        chi sta esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica da stupefacenti.
Punisce con la reclusione da 7 a 10 anni chiunque provoca la morte di una persona:
-        posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro)
-        procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita.

Nei casi in cui l'incidente cagioni la morte di più persone ovvero, la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo con un limite massimo di anni 18.  Nei casi in cui l'omicidio stradale non sia dovuto esclusivamente all'azione o all'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.
Viene poi introdotta con articolo 589-ter  una specifica circostanza aggravante che dispone un aumento delle pene da un terzo alla metà nei casi in cui il conducente si dia alla fuga.
 
LESIONI PERSONALI  STRADALI
 Il nuovo articolo 590-bis - introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge -  punisce con la reclusione da 2 a 4 anni chiunque provoca per colpa una lesione personale a qualcuno ponendosi alla guida di un veicolo a motore:
-        in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) 
-        in stato di alterazione psico-fisica conseguente l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
-        chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose e, trovandosi in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica da stupefacenti.
Punisce con la reclusione da 9 mesi a 2 anni chiunque provoca per colpa una lesione personale a qualcuno conducendo un veicolo a motore:
-        ponendosi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro)
-        procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita;
-        attraversando un intersezione con il semaforo rosso;
-        circolando contromano;
-        a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o
-        a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua
Nei casi di lesioni personali gravi la pena  aumentata  da un terzo alla metà.
Nei casi di lesioni personali gravissime la pena  aumentata  dalla metà a due terzi.  
Nei casi in cui l'incidente cagioni lesioni a più persone si applica la pena della reclusione che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, con il limite massimo di anni 7. Nei casi in cui le lesioni personali stradali non siano dovute esclusivamente all'azione o all'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.
Viene introdotta anche per le lesioni personali stradali con articolo 590-ter una specifica circostanza aggravante che dispone un aumento delle pene da un terzo alla metà nei casi in cui il conducente si dia alla fuga.

REVOCA DELLA PATENTE
il nuovo articolo 590-quinquies prevede una incisiva rimodulazione delle pene accessorie. In particolare si prevede che alla condanna, ovvero alla sentenza di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegue la revoca della patente di guida. Le novità più rilevanti sono:
-          la revoca della patente deve essere disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
-          nei casi di omicidio stradale il condannato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca;
-          nei casi di omicidio stradale dove l'interessato si sia dato alla fuga o fosse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe ed in questo stato abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro il condannato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 30 anni dalla revoca;
-          nei casi di lesioni personali stradali gravi o gravissime il condannato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca;
-          nei casi di lesioni personali stradali gravi o gravissime dove l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o sotto l'effetto di droghe il condannato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 10 anni dalla revoca;
-          nei casi di lesioni personali stradali gravi o gravissime dove l'interessato si sia dato alla fuga o fosse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe ed in questo stato abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro il condannato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 12 anni dalla revoca;
L'articolo 3 contiene modifiche di coordinamento al codice penale, rese necessarie dall'introduzione delle due nuove figure di reato.

PRELIEVO COATTIVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI
L'articolo 4 del disegno di legge reca modifiche in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare dispone:
a)      che il giudice, anche d’ufficio, possa disporre l’esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA) anche per i seguenti reati:
-        l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.),
-        l'omicidio stradale, (articolo 589-bis c.p.)
-        le lesioni personali connesse alla violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma c.p.)
-        le lesioni stradali (articolo 590-bis c.p.)
b)      che quando il conducente si rifiuta di sottoporsi agli esami per stabilire lo stato d'ebbrezza o di guida sotto l'effetto di droghe sia coattivamente sottoposto ai prelievi biologici per gli accertamenti con decreto motivato adottato anche oralmente dal PM. Viene data al difensore dell'interessato immediata notizia del decreto e delle operazioni di prelievo. Il difensore ha facoltà di assistervi.

L'articolo 5 del disegno di legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso di omicidio stradale, mentre per quanto riguarda il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime è previsto l'arresto facoltativo. Le disposizioni dell'articolo 6 recano, infine, norme di coordinamento con il codice della strada.