DELEGA SUL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il disegno di legge, approvato
in seconda lettura al Senato, reca delega
al Governo per il riordino del sistema nazionale di protezione civile. Il testo
con le modifiche apportate torna alla Camera. La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, prevede uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento,
modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che
disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative
funzioni.
Per quanto
riguarda gli ambiti entro i quali si
esercita la delega, da segnalare:
a) la
definizione delle attività di
protezione civile, da intendersi come insieme delle attività volte a tutelare
l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine
antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei
rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione
delle emergenze, nonché di coordinamento;
b) l'organizzazione
di un sistema policentrico, che
consenta la definizione dei livelli di coordinamento intermedi tra il livello
comunale e regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative che
operano con finalità di protezione civile;
c) l'attribuzione
delle funzioni in materia di
protezione civile allo Stato, alle Regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni,
alle città metropolitane, agli enti di area vastae alle diverse componenti e
strutture operative del Servizio, distinguendo le funzioni di carattere
politico e quelle di gestione amministrativa;
d) la
partecipazione dei cittadini alle
attività di protezione civile, singoli o in associazione, con attenzione alla
pianificazione delle iniziative, alle esercitazioni per l'emergenza, alla
diffusione di una "cultura di protezione civile", e alla promozione
delle organizzazioni di volontariato per favorirne l'integrazione in tutte le
attività di protezione civile; allo stesso tempo, la previsione della
collaborazione con università e enti di ricerca alle diverse attività;
e) la
disciplina dello stato di emergenza
e la previsione del potere di ordinanza
in deroga alle norme vigenti, assieme alle modalità di attivazione operativa del Servizio nazionale;
f) la
istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali;
g) la
previsione di modalità di intervento
volte a garantire effettività ed efficacia delle misure, commisurate
alla durata della situazione emergenziale;
h) una
disciplina organica del finanziamentodelle
funzioni attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le
emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile;
i)
la disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono rispettare i
commissari delegati titolari di
contabilità speciale, con relativi obblighi di rendicontazione, il controllo
successivo, il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria;
j)
la previsione delle misure per rimuovere ostacoli alla ripresa di normali condizioni di vita
nelle aree colpite da eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali
di ripristino dei territori, di opere e infrastrutture pubbliche, di riduzione
del rischio, anche prevedendo forme di microcredito agevolato.
Sono
poi definiti i principi e i criteri direttivi da rispettare nell'esercizio
della delega, tra i quali l'identificazione delle tipologie di rischio; l'individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi per
parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i
soggetti interessati, e l'introduzione di appositi strumenti di semplificazione
volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi. I decreti legislativi devono
provvedere alla semplificazionenormativa
delle materie che ne sono oggetto, e definire i criteri da seguire al fine di
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti,
le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei
provvedimenti di attuazione. I decreti legislativi dovranno inoltre individuare
gli ambiti nei quali le Regioni
esercitano la potestà legislativa e regolamentare.Entro due anni
dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, infine, il Governo potrà
adottare eventuali disposizioni integrative o correttive dei decreti emanati.
Complessivamente, il disegno di legge non stravolge l'impianto della legge n. 225
del 1992, che regola ad oggi il sistema di protezione civile in Italia, e
che in numerosi occasioni ha dimostrato di essere un valido strumento normativo
per indirizzare l'azione della Protezione civile. La necessità di una omogeneizzazione e semplificazione della materia
attraverso lo strumento della delega legislativa deriva fondamentalmente dal
fatto che all'impianto originario si sono sovrapposte, nel tempo, disposizioni
particolari che rischiano di determinare sovrapposizioni e complicare l'azione
del sistema nazionale, soprattutto considerando la necessità della collaborazione
con i diversi livelli di governo del territorio.
Nell'attuale
situazione, in cui estremamente rilevante si sta manifestando l'azione della
protezione civile per le calamità che hanno colpito il Paese negli ultimi mesi,
risulta tanto più urgente procedere all'approvazione del disegno di legge, che
è valutato in maniera estremamente positiva dallo stesso Dipartimento della
protezione civile. Anche a tali fini, si è proceduto a modificare il testo esclusivamente laddove
era necessario a chiarire la non onerosità di alcune delle disposizioni
proposte e poter procedere ad una rapida terza lettura alla Camera dei
Deputati.I senatori del M5S hanno comunque manifestato perplessità circa
l'utilizzo della delega per procedere alla riforma del sistema, anche
considerando i poteri di deroga normativa che il sistema emergenziale
determina; le opposizioni hanno altresì segnalato la necessità di rafforzare il
ruolo dei diversi livelli territoriali nell'azione di protezione civile, e di
definire un sistema sanzionatorio per le amministrazioni locali che non
adempiono alle prescrizioni in materia, garantendo maggiore trasparenza nelle
procedure in cui interviene la Protezione civile pur prevedendo modalità per il
celere svolgimento delle attività di ricostruzione a seguito di calamità
naturali.