RESPONSABILITA' MEDICA
Il disegno di legge (di iniziativa parlamentare)è stato approvato con un'ampia maggioranza dal Senato della Repubblica l'11 gennaio 2017 a quasi un anno di distanza dalla sua approvazione in prima lettura alla Camera dei deputati (il 28 gennaio 2016), dopo un'attenta riflessione e un'intensa e articolata attività istruttoria
Nel corso dell'approfondito esame svoltosia in sede referente che in Aula sono state apportate,in uno spirito di larga condivisione, numerose e sostanziali modifiche e integrazioni rispetto al testo originario, che - pur confermando l'impianto generale del provvedimento - hanno recepito molte delle osservazioni emerse durante la fase istruttoria e consultiva chiarendo, migliorando e integrando quelle previsioni che - più delle altre - davano adito a dubbi interpretativi, incertezze circa gli effetti concreti e perplessità riguardo al loro ambito applicativo nonché esplicitando alcuni aspetti e contenuti. Il testo - tornato ora all'esame della Camera per l'approvazione definitiva - rappresenta un importante e soddisfacente punto di equilibrio tra le diverse sensibilità politiche su temi particolarmente delicati e attualiche investono, in generale, il rapporto tra medico e paziente e che sono oramai da anni al centro dell’attenzione dei processi di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate e di riduzione del contenzioso socio-sanitario.


Esso si compone di18 articoli cherecano una serie di disposizioni volte a disciplinare, in particolare, i seguenti ambiti:
a)      sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario;
b)      trasparenza dei dati e accesso alla documentazione sanitaria dei pazienti;
c)      elaborazione di linee guida e adozione di buone pratiche clinico-assistenziali;
d)      responsabilità della struttura e dell'esercente la professione sanitaria;
e)      risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria;
f)       esercizio dell'azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa;
g)      obblighi assicurativi e estensione della garanzia assicurativa.
Gli obiettivi fondamentali del provvedimento, che si innesta nell'organico e più ampio programma di riforma, 'innovazione' e efficientamento del settore sanitario, avviato negli ultimi anni sono:
a)     ripristinare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, soprattutto per quel che concerne il tema complesso e delicato della responsabilitàprofessionale, colmando quei vulnus che spesso sono stato oggetto di atteggiamenti, per così dire, speculativi;
b)     assicurare l'appropriatezza delle cure, il miglioramento della qualità e della sicurezza delle prestazioni socio-sanitarie, anche attraverso la diffusione e l'adozione delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da 'soggetti' - pubblici o privati - qualificati;
c)      potenziare le attività di prevenzione e gestione del rischio clinico, anche implementando e dettagliando le procedure di risk managemente garantendo un sistema univoco, chiaro, trasparente e accessibile di rilevazione e trasmissione dei dati regionali sui rischi e gli eventi avversi e sulle cause, l'entità, la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso;
d)     garantire che le prestazioni erogate dalle strutture, sia pubbliche che private,siano coerenti con le più recenti acquisizioni scientifiche, contemperando due valori di rango costituzionale: ossia l'esigenza, da un lato, di salvaguardare il diritto alla salute nel rispetto dei principi di universalità, equità e solidarietà, dall'altro, di tutelare l'autonomia e la libertà della ricerca tecnico-scientifica e della pratica professionale;
e)     riequilibrare il rapporto tra operatoresanitario e paziente, anche attraverso la garanzia di una maggiore e più efficacetrasparenza circa le prestazioni erogate nonché della massima accessibilità alla documentazione sanitaria disponibile;
f)       ridurre il ricorso alla cosiddetta «medicina difensiva» che, esponenzialmente cresciuto negli ultimi tempi, incide - con una percentuale rilevante - sulla spesa sanitaria totale (pubblica e privata);
g)     contribuire ad assicurare un efficaceeffetto deflattivo del contenziosoin materia sanitaria(il cui aumento esponenziale negli ultimi anni ha causato una crescita insostenibile dei costi delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie), anche attraverso la previsione di misure volte a snellire, accelerare e ottimizzare le procedure 'pregiudiziali' e giudiziali;
h)     garantire la certezza dei risarcimenti e delle azioni di rivalsa.

 CONTENUTO
Sicurezza delle cure in sanità
L'articolo 1introduce norme generali di principio in materia di «sicurezza delle cure» insanità, specificando che essa è «parte costitutiva del diritto alla salute» e si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie nonché l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Viene, altresì, esplicitato l'obbligo per tutto il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie - pubbliche e private (compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale) -di concorrere alle attività di prevenzione del rischio da esse messe in atto.
Difensore civico e Centri per la gestione del rischio sanitarioe la sicurezza del paziente
L'articolo 2prevede:a)la facoltà per le regioni e le province autonome di affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e di disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico; b)la possibilità, per ogni soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, di adire gratuitamente il Difensore civicoper la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria; c)l'acquisizione (anche in via digitale)da parte del Difensore civicodegli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, in caso di accertamento della sua fondatezza, l'intervento a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità specificati dalla legislazione regionale; d)l'istituzione, in ogni regione, di un «Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente», che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi e gli eventi avversi e sulle cause, l'entità, la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità; e)la predisposizione, nell'ambito dell'esercizio della complessa funzione di risk management che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie  devono attivare, di una relazione annuale sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause e le soluzioni adottate.
Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
L'articolo 3prevede l'istituzione - entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni - dell'«Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità»presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Esso - oltre ad acquisire i dati regionali sui rischi ed eventi avversi nonché sulle cause, l'entità, la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso dai Centri regionali - individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie; tali misure sono individuate anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, elaborate con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco.Si prevede, inoltre, che l'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, possa avvalersi anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) e che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.
Trasparenza dei dati
L'articolo 4sancisce il principio generale che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali. Nello specifico si prevede che:a)entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, la direzione della struttura fornisca - preferibilmente in formato elettronico - la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi (l. 241/1990); le eventuali integrazioni venganofornite, in ogni caso, entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Si specifica, inoltre, che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture sanitarie devono adeguare i propri regolamenti, adottati in attuazione della legge n. 241/1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza; b)le strutture sanitarie, pubbliche e private, rendano disponibili - mediante pubblicazione nel proprio sito internet - i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di risk management.Intervenendo infine sul regolamento di polizia mortuaria(d.P.R. 285/1990), si introduce la possibilità, per i familiari o gli altri aventi titolo dal deceduto, di concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico (sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo), anche in presenza di un medico di loro fiducia.
buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
L'articolo 5stabilisce che gliesercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni aventi finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengano(salve le specificità del caso concreto)alle raccomandazioni previste dalle linee guidaelaborate dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con apposito decreto del Ministro della salute nonché da enti e istituzioni pubblici e privati e, in mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali.Si prevede inoltre che le linee guida e i relativi aggiornamenti siano integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG),la cui disciplina verrà ridefinita con successivo decreto ministeriale e che siano pubblicati da parte dell'Istituto superiore di sanità nel proprio sito internet, previa verifica sia della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto sia della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria
L'articolo 6introduce nel codice penale una nuova disposizione in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria (art. 590-sexies). [Recependo integralmente una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione Giustizia], si prevede che, nei casi di morte e di lesioni personali verificatisi a causa di imperizia nell'esercizio della professione sanitaria, la punibilità sia esclusa qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali), e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Resta fermo che non vi è alcuna attenuazione della punibilità se il fatto è commesso, invece, per negligenza o imprudenza.Viene conseguentemente abrogata la recente disposizione ad oggivigente che- intervenendo in materia di 'colpa medica' - esclude la responsabilità professionaleesclusivamente per i casi di colpa lieve, qualora, nello svolgimento della propria attività, l'esercente la professione sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica(art. 3 del d.l. 158/2012 - c.d. legge Balduzzi).
responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
L'articolo 7disciplina la responsabilità civile degli esercenti professioni sanitarie e quella delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, con riferimento all'operato in esse dei medesimi soggetti.Si specifica che: a)le strutture rispondono per inadempimento contrattuale - con inversione dell'onere dellaprova e prescrizione a 10 anni - (artt. 1218 e 1228 c.c.) anche per le condotte dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie di cui a qualunque titolo si avvalgono come prestatori d'opera, anche qualora essi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima.Tale forma di responsabilità civile della struttura trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte: in regime di libera professione intramuraria; nell’àmbito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica; in regime di convenzione con il SSN; attraverso la telemedicina; b)gli esercenti le professioni sanitarie, a qualunque titolo operanti in strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private - qualora direttamente chiamati in causa- rispondono del proprio operato per fatto illecito(ex art. 2043, c.d. responsabilità extracontrattuale), salvo che abbiano agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.Il giudice, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, tieneconto, in particolare, dell'eventuale circostanza che il professionista si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali; c)per la determinazione del danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria si debba far riferimento alle tabelle (eventualmente integrate, ove necessario, secondo specifiche procedure)previste ai sensi della disciplina per il risarcimento dei danni biologici nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti(ex artt. 138  - Danno biologico per lesioni di non lieve entità - e 139 - Danno biologico per lesioni di lieve entità - del Codice delle assicurazioni di cui al d. lgs. n. 209/2005).Infine si esplicita che le norme del presente articolo sono imperative ai sensi del codice civile (e, pertanto, non derogabili da parte di accordi contrattuali).
tentativo obbligatorio di conciliazione
L'articolo 8introduce l'obbligo preliminare -per colui che intende esercitare un'azione di risarcimento danniderivanti da responsabilità sanitaria -di proporre, presso il giudice civile competente, ricorso per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, finalizzata all'accertamento e alla relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.).Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti e, qualora la conciliazione non riesca, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Va sottolineato che la presentazione di tale ricorso - analogamente al procedimento obbligatorio di mediazione, previsto dalla normativa vigente e, comunque, in alternativa sempre esperibile - costituisce condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. Nel caso in cui la conciliazione non riesca o comunque il procedimento non si concluda entro 6 mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile e i suoi effetti sono salvi se, entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, si propone ricorso per un procedimento sommario di cognizione(ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c.). Si specifica che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti- comprese le assicurazioniche sono tenute a formulare un’offerta di risarcimento del danno ovvero a comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla (in caso di sentenza in favore del danneggiato, qualora l’impresa di assicurazione non avesse formulato l’offerta, il giudice trasmette copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza) -. Vengono infine disciplinati gli effetti della mancata partecipazione: condanna al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio; pena pecuniaria in favore della parte comparsa alla conciliazione.
 azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
L'articolo 9stabilisceche sia l'azione di rivalsa che quella di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria possano essere esercitate dagli aventi causa solo in caso di dolo o colpa grave.Con riferimento all'azione di rivalsa, si prevede che: a)se il professionista sanitario non è stato parte del giudizio o dellaprocedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione possa essere esercitata solo successivamente al risarcimento e entro un anno dall'avvenuto pagamento; b)la decisionepronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o l'assicurazione non faccia stato nel giudizio rivalsa se il professionista non è stato parte; b)la transazione non sia opponibile al professionista sanitario nel giudizio di rivalsa.Con riferimento all'azione di responsabilità amministrativa, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o del professionista sanitario, in seguito all'azione esperita direttamente nei suoi confronti da parte del danneggiato, si prevede che: a)coerentemente con l'ordinamento generale delle pubbliche amministrazioni in materia di danno erariale, la giurisdizione sia della Corte dei conti; b)ai fini della quantificazione del danno, il giudice tenga conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria abbia operato;c) siano adottate specifiche misure di carattere disciplinare nei confronti del professionista operante in strutture pubbliche nel caso venga accolta la domanda di risarcimento (divieto, nei 3 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, di assumere incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e valutazione del 'giudicato' da parte dei commissari in sede di concorsi pubblici per incarichi superiori). Ulteriori disposizioni: a)quantificano gli importi massimi sia della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione(pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo) che della rivalsanonché della surrogazione richiesta dall'assicurazione, per singolo evento, nei casi di colpa grave, in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria e sociosanitaria privata o nei confronti dell'assicurazione(pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo); b)specificanoche, nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il giudice possa desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione solo se l’esercente la professione sanitaria ne sia stato parte.
obbligo di assicurazione
L'articolo 10ribadisce che le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, devono essere provviste di copertura assicurativa (o di analoghe misure) per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera. Sispecifica che: a) l'obbligo si applica anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il SSN, nonché attraverso la telemedicina; b) la copertura deve comprendere anche i danni cagionati dal personale a qualsiasi titolo operante presso la struttura, ivi compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, di sperimentazione e di ricerca clinica; c)le strutture hanno l'obbligo di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di adottare analoghe misure) per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione di risarcimento direttamente nei confronti del professionista ai sensi dell'art. 2043 c.c., fermo restando la facoltà di esperire l'azione di rivalsa; d) gli esercenti la professione sanitaria che svolgono l'attività al di fuori delle strutture o che esercitano all'interno di esse in regime libero-professionale ovvero che si avvalgano delle stesse nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente hanno l'obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività.Al fine, poi, di garantire efficacia alle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa nonché all'azione di rivalsa da parte dell'impresa di assicurazione, si introduce l'obbligo per gli esercenti l'attività sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile per colpa grave.Ulteriori disposizioni concernono, infine, le modalità per: a)rendere trasparenti i contratti assicurativi; b)definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dell'IVASS sulle assicurazioni che intendono stipulare polizze con le strutture sanitarie e sociosanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria; c)determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture pubbliche e private e per i professionisti, prevedendo l'individuazione di classi di rischio cui far corrisponderemassimali differenziati, nonché i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure; d)disciplinare le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondocostituito dagli 'accantonamenti' per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati(tali fondi non possono essere sottoposti a misure di esecuzione forzata); e)individuare i dati relativi alle polizze assicurative stipulate e alle altre misure analoghe eventualmente adottate nonché garantire la massima comunicazione di tali informazioni da parte delle strutture e dei professionisti interessati e la loro piena accessibilità.
estensione della garanzia assicurativa
L'articolo 11definisce i limiti temporali di operatività della garanzia assicurativa. Si specifica, in particolare, che essa deve coprire anche gli eventi accaduti neidieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza (retroattività) nonché - in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa - le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura (l'ultrattivitàè estesa agli eredi e non è assoggettabile a disdetta).
azione diretta del soggetto danneggiato
L'articolo 12introduce - con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurativee fatte salve le norme sul procedimento obbligatorio di consulenza tecnica preventiva - la possibilità per il soggetto danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione che ha prestato la copertura assicurativa alle strutture pubbliche o private e ai professionisti sanitari che operano al di fuori della struttura, all'interno di essa in regime libero-professionale o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (comunque entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione).Si specifica, inoltre, che: a)l'assicurazione può esperire l'azione di rivalsaverso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi (inderogabili contrattualmente) stabiliti dal citato decreto ministeriale; b)nel giudizio promosso contro l'assicurazione della struttura, la struttura stessa èlitisconsorte necessariomentre, in quello contro l'assicurazione del professionista, lo è il professionista stesso; c)i soggetti interessati (assicurazione, professionista e danneggiato) hanno il diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro; d) il termine prescrizionale è pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o il professionista sanitario.
obbligo di comunicazione al professionista sanitario del giudizio basato sulla sua responsabilità
L'articolo 13prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private) e le assicurazioni comunichino agli esercenti la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato (entro 10 giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo) e l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato con invito a prendervi parte. L'esercizio delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa è precluso in caso di omissione, tardività o incompletezza delle comunicazioni.
fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
L'articolo 14prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un apposito fondo di garanzia finalizzato a concorrere - nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie - al risarcimentodei danni derivanti da responsabilità sanitaria, in determinati casi nei quali, altrimenti, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in parte, ossia qualora: a)il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dal professionista sanitario; b)la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; c)la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’assicurazione ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo della stessa. Il fondo- che ha diritto di regresso nei confronti del responsabile del sinistro - è alimentato da un contributo (da aggiornare annualmente)dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; la gestione delle risorseè affidata, previa apposita convenzione con il Ministero della salute, alla CONSAP Spa. Si evidenzia, inoltre, che non è introdotta una disciplina transitoria e che le previsioni di tale articolo si applicano esclusivamente ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
L'articolo 15riforma in modo sostanziale la disciplina relativa alla nomina dei CTU in ambito civile e dei periti in ambito penale, rafforzando, di fatto, le procedure di verifica delle competenze e rendendo maggiormente conoscibilile possibili situazionidi conflitti di interesse. Si prevede che nei procedimenti giurisdizionali civili e in quelli penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affidi l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. I soggetti da nominare: a) sono scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti e dei periti (in questo modo tutti gli albi presenti a livello nazionale sono, di fatto, resi disponibili al giudice); b) non devono essere in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi. I consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento obbligatorio di conciliazione devono essere in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.L'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti previsto dalla normativa vigente in materia (art. 53 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Vengono, altresì, dettagliate specifiche previsioni in materia ditenuta dei predetti albi, con riferimento, in particolare, all'obbligo di indicazione delle specializzazioni ottenute, dell'esperienza professionale maturata, degli incarichi conferiti e/o revocatiper ciascuno degli esperti iscritti nonché di aggiornamento periodico, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie.
attività di gestione del rischio sanitario: a) verbali e atti conseguenti; b) coordinamento
L'articolo 16,modificando la normativa vigente introdotta dalla legge di stabilità 2016 (l. 208/2015):a)escludeche i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari; b)prevede che l'attività di gestione del rischio sanitario nelle strutture pubbliche e privatesia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni non solo in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, ma, altresì, in medicina legale ovvero da personale dipendente (dunque, anche non medico) con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria
Gli articoli 17 e 18recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia e di invarianza finanziaria, prevedendo sia che le nuove disposizioni si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione sia che l'attuazione del provvedimento non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.