RESPONSABILITA' MEDICA
Il disegno di legge (di iniziativa parlamentare)è stato approvato con un'ampia maggioranza dal Senato della Repubblica l'11
gennaio 2017 a
quasi un anno di distanza dalla sua approvazione in prima lettura alla Camera
dei deputati (il
28 gennaio 2016),
dopo un'attenta riflessione e un'intensa e
articolata attività istruttoria.
Nel corso dell'approfondito esame svoltosia in sede referente che in Aula sono state apportate,in uno spirito di larga condivisione, numerose e sostanziali modifiche e integrazioni rispetto al testo originario, che - pur confermando l'impianto generale del provvedimento - hanno recepito molte delle osservazioni emerse durante la fase istruttoria e consultiva chiarendo, migliorando e integrando quelle previsioni che - più delle altre - davano adito a dubbi interpretativi, incertezze circa gli effetti concreti e perplessità riguardo al loro ambito applicativo nonché esplicitando alcuni aspetti e contenuti. Il testo - tornato ora all'esame della Camera per l'approvazione definitiva - rappresenta un importante e soddisfacente punto di equilibrio tra le diverse sensibilità politiche su temi particolarmente delicati e attualiche investono, in generale, il rapporto tra medico e paziente e che sono oramai da anni al centro dell’attenzione dei processi di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate e di riduzione del contenzioso socio-sanitario.
Nel corso dell'approfondito esame svoltosia in sede referente che in Aula sono state apportate,in uno spirito di larga condivisione, numerose e sostanziali modifiche e integrazioni rispetto al testo originario, che - pur confermando l'impianto generale del provvedimento - hanno recepito molte delle osservazioni emerse durante la fase istruttoria e consultiva chiarendo, migliorando e integrando quelle previsioni che - più delle altre - davano adito a dubbi interpretativi, incertezze circa gli effetti concreti e perplessità riguardo al loro ambito applicativo nonché esplicitando alcuni aspetti e contenuti. Il testo - tornato ora all'esame della Camera per l'approvazione definitiva - rappresenta un importante e soddisfacente punto di equilibrio tra le diverse sensibilità politiche su temi particolarmente delicati e attualiche investono, in generale, il rapporto tra medico e paziente e che sono oramai da anni al centro dell’attenzione dei processi di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie erogate e di riduzione del contenzioso socio-sanitario.
Esso
si compone di18 articoli cherecano
una serie di disposizioni volte a disciplinare, in particolare, i seguenti ambiti:
a)
sicurezza delle cure e gestione del rischio sanitario;
b)
trasparenza dei dati e accesso alla documentazione sanitaria
dei pazienti;
c)
elaborazione di linee guida e adozione di buone pratiche
clinico-assistenziali;
d)
responsabilità della struttura e dell'esercente la
professione sanitaria;
e)
risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria;
f)
esercizio dell'azione di rivalsa e di responsabilità
amministrativa;
g) obblighi
assicurativi e estensione della garanzia assicurativa.
Gli obiettivi
fondamentali del provvedimento, che si innesta nell'organico e più ampio
programma di riforma, 'innovazione' e efficientamento del settore sanitario,
avviato negli ultimi anni sono:
a)
ripristinare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, soprattutto
per quel che concerne il tema complesso e delicato della
responsabilitàprofessionale, colmando quei vulnus che spesso sono stato
oggetto di atteggiamenti, per così dire, speculativi;
b)
assicurare l'appropriatezza delle cure, il miglioramento della
qualità e della sicurezza delle prestazioni socio-sanitarie, anche
attraverso la diffusione e l'adozione delle buone pratiche
clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida
elaborate da 'soggetti' - pubblici o privati - qualificati;
c)
potenziare le attività di prevenzione e gestione del rischio
clinico, anche implementando e dettagliando le procedure di risk managemente garantendo un sistema
univoco, chiaro, trasparente e accessibile di rilevazione e trasmissione dei
dati regionali sui rischi e gli eventi avversi e sulle cause, l'entità, la
frequenza e l'onere finanziario del contenzioso;
d)
garantire che le prestazioni erogate dalle strutture, sia
pubbliche che private,siano coerenti con le più recenti acquisizioni
scientifiche, contemperando due valori di rango costituzionale: ossia
l'esigenza, da un lato, di salvaguardare il diritto alla salute nel rispetto
dei principi di universalità, equità e solidarietà, dall'altro, di tutelare
l'autonomia e la libertà della ricerca tecnico-scientifica e della pratica
professionale;
e)
riequilibrare il rapporto tra operatoresanitario e paziente, anche attraverso
la garanzia di una maggiore e più efficacetrasparenza circa le prestazioni
erogate nonché della massima accessibilità alla documentazione sanitaria
disponibile;
f)
ridurre il ricorso alla cosiddetta «medicina difensiva» che,
esponenzialmente cresciuto negli ultimi tempi, incide - con una percentuale
rilevante - sulla spesa sanitaria totale (pubblica e privata);
g)
contribuire ad assicurare un efficaceeffetto deflattivo del
contenziosoin materia sanitaria(il cui aumento
esponenziale negli ultimi anni ha causato una crescita insostenibile dei costi
delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie), anche
attraverso la previsione di misure volte a snellire, accelerare e ottimizzare
le procedure 'pregiudiziali' e giudiziali;
h)
garantire la certezza dei risarcimenti e delle azioni di
rivalsa.
CONTENUTO
Sicurezza delle cure in sanità
L'articolo 1introduce norme generali di
principio in materia di «sicurezza delle cure» insanità, specificando che essa è «parte
costitutiva del diritto alla salute» e si realizza anche mediante
l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie nonché l'utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Viene,
altresì, esplicitato l'obbligo per
tutto il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie - pubbliche e
private (compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale) -di concorrere alle attività di prevenzione del rischio da esse
messe in atto.
Difensore civico e Centri per la gestione del rischio
sanitarioe la sicurezza del paziente
L'articolo 2prevede:a)la facoltà per le regioni e le province
autonome di affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e di
disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico; b)la possibilità, per
ogni soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, di adire gratuitamente il
Difensore civicoper la segnalazione di
disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria; c)l'acquisizione
(anche in via digitale)da parte del Difensore civicodegli atti relativi alla
segnalazione pervenuta e, in caso di accertamento della sua fondatezza,
l'intervento a tutela del diritto leso, con i poteri e le modalità specificati dalla
legislazione regionale; d)l'istituzione, in ogni regione, di un «Centro
per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente», che
raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati
regionali sui rischi e gli eventi avversi e sulle cause, l'entità, la frequenza
e l'onere finanziario del contenzioso e li trasmette all’Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità; e)la predisposizione, nell'ambito dell'esercizio
della complessa funzione di risk
management che tutte le strutture pubbliche e private che erogano
prestazioni sanitarie devono attivare,
di una relazione annuale sugli eventi
avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause e le soluzioni adottate.
Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza nella sanità
L'articolo 3prevede l'istituzione - entro 3
mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto
del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -
dell'«Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanità»presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS). Esso - oltre ad acquisire i dati regionali sui rischi ed eventi
avversi nonché sulle cause, l'entità, la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso
dai Centri regionali - individua idonee misure
per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle
buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e
l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie; tali misure
sono individuate anche mediante la predisposizione di linee di indirizzo, elaborate con l'ausilio delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie iscritte in apposito elenco.Si prevede, inoltre, che l'Osservatorio,
nell'esercizio delle sue funzioni, possa avvalersi anche del Sistema
informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) e che il Ministro della salute
trasmetta annualmente alle Camere una relazione
sull'attività svolta dall'Osservatorio.
Trasparenza dei dati
L'articolo 4sancisce
il principio generale che le prestazioni
sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice
in materia di protezione dei dati personali. Nello specifico si prevede che:a)entro 7 giorni
dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto,
la direzione della struttura fornisca - preferibilmente in formato elettronico
- la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina sull’accesso
ai documenti amministrativi (l. 241/1990); le eventuali integrazioni venganofornite,
in ogni caso, entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Si
specifica, inoltre, che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge le strutture sanitarie devono adeguare i propri regolamenti, adottati in
attuazione della legge n. 241/1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza;
b)le strutture sanitarie, pubbliche e private, rendano
disponibili - mediante pubblicazione nel proprio sito internet - i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio,
verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di risk management.Intervenendo
infine sul regolamento di polizia mortuaria(d.P.R. 285/1990), si introduce la possibilità, per i familiari o
gli altri aventi titolo dal deceduto, di concordare con il direttore sanitario
o sociosanitario l'esecuzione del
riscontro diagnostico (sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro
luogo), anche in presenza di un medico di loro fiducia.
buone pratiche
clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida
L'articolo 5stabilisce
che gliesercenti le professioni
sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni aventi finalità preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengano(salve le specificità del
caso concreto)alle raccomandazioni previste
dalle linee guidaelaborate dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e
regolamentato con apposito decreto del Ministro della salute nonché da enti e istituzioni pubblici e privati e, in mancanza di esse, alle buone pratiche
clinico-assistenziali.Si prevede inoltre che le linee guida e i relativi aggiornamenti siano integrati nel Sistema
nazionale per le linee guida (SNLG),la cui disciplina verrà ridefinita con successivo
decreto ministeriale e che siano
pubblicati da parte dell'Istituto superiore di sanità nel proprio sito internet,
previa verifica sia della conformità della metodologia adottata a standard definiti
e resi pubblici dallo stesso Istituto sia della rilevanza delle evidenze
scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
responsabilità penale
dell'esercente la professione sanitaria
L'articolo 6introduce
nel codice penale una nuova disposizione in materia di responsabilità penale
dell'esercente la professione sanitaria (art.
590-sexies). [Recependo integralmente
una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione Giustizia], si prevede
che, nei casi di morte e di lesioni personali verificatisi a causa di imperizia nell'esercizio della
professione sanitaria, la punibilità sia
esclusa qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee
guida (ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche
clinico-assistenziali), e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Resta fermo che non vi è alcuna attenuazione della punibilità se il fatto è
commesso, invece, per negligenza o imprudenza.Viene conseguentemente abrogata
la recente disposizione ad oggivigente che- intervenendo in materia di 'colpa
medica' - esclude la responsabilità professionaleesclusivamente per i casi di
colpa lieve, qualora, nello svolgimento della propria attività, l'esercente la
professione sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica(art. 3 del
d.l. 158/2012 - c.d. legge Balduzzi).
responsabilità civile della
struttura e dell'esercente la professione sanitaria
L'articolo 7disciplina la responsabilità civile degli esercenti
professioni sanitarie e quella delle strutture sanitarie o sociosanitarie,
pubbliche o private, con riferimento all'operato in esse dei medesimi
soggetti.Si specifica che: a)le strutture rispondono per inadempimento
contrattuale - con
inversione dell'onere dellaprova e prescrizione a 10 anni - (artt. 1218 e 1228 c.c.) anche per le condotte
dolose o colpose degli esercenti le professioni sanitarie di cui a qualunque
titolo si avvalgono come prestatori d'opera, anche qualora essi siano stati
scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima.Tale forma
di responsabilità civile della struttura trova applicazione anche con
riferimento alle prestazioni sanitarie svolte: in regime di libera professione intramuraria; nell’àmbito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica; in
regime di convenzione con il SSN;
attraverso la telemedicina; b)gli esercenti le professioni sanitarie, a qualunque titolo
operanti in strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private - qualora
direttamente chiamati in causa- rispondono
del proprio operato per fatto illecito(ex
art. 2043, c.d. responsabilità extracontrattuale), salvo che abbiano agito
nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.Il giudice, ai fini della determinazione
del risarcimento del danno, tieneconto, in particolare, dell'eventuale
circostanza che il professionista si sia attenuto alle raccomandazioni previste
dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in
mancanza di esse, alle buone pratiche clinico-assistenziali; c)per la
determinazione del danno conseguente
all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e
dell’esercente la professione sanitaria si debba far riferimento alle tabelle (eventualmente integrate, ove
necessario, secondo specifiche procedure)previste
ai sensi della disciplina per il risarcimento dei danni biologici nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti(ex artt. 138 - Danno biologico per lesioni di non lieve
entità - e 139 - Danno biologico per lesioni di lieve entità - del Codice delle
assicurazioni di cui al d. lgs. n. 209/2005).Infine si esplicita che le norme del presente articolo sono
imperative ai sensi del codice civile (e, pertanto, non derogabili da parte
di accordi contrattuali).
tentativo obbligatorio di
conciliazione
L'articolo 8introduce
l'obbligo preliminare -per colui che intende esercitare un'azione di
risarcimento danniderivanti da responsabilità sanitaria -di proporre, presso il
giudice civile competente, ricorso per
l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, finalizzata
all'accertamento e alla relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito
(ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.).Il
consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti e, qualora la conciliazione non riesca,
ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia
acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Va sottolineato che la
presentazione di tale ricorso - analogamente al procedimento obbligatorio di
mediazione, previsto dalla normativa vigente e, comunque, in alternativa sempre
esperibile - costituisce condizione per
la procedibilità della successiva domanda giudiziale. Nel caso in cui la
conciliazione non riesca o comunque il procedimento non si concluda entro 6
mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile e i suoi effetti
sono salvi se, entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza
del termine perentorio, si propone ricorso per un procedimento sommario
di cognizione(ai
sensi dell'art. 702-bis c.p.c.). Si
specifica che la partecipazione al
procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti- comprese le assicurazioniche
sono tenute a formulare un’offerta di risarcimento del danno ovvero a comunicare
i motivi per cui ritengono di non formularla (in caso di sentenza in favore del
danneggiato, qualora l’impresa di assicurazione non avesse formulato l’offerta,
il giudice trasmette copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza) -. Vengono
infine disciplinati gli effetti della
mancata partecipazione: condanna al pagamento delle spese di consulenza e
di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio; pena pecuniaria in favore
della parte comparsa alla conciliazione.
L'articolo 9stabilisceche sia l'azione di
rivalsa che quella di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente
la professione sanitaria possano essere esercitate dagli aventi causa solo in caso di dolo o colpa grave.Con
riferimento all'azione di rivalsa,
si prevede che: a)se il
professionista sanitario non è stato parte del giudizio o dellaprocedura
stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione possa essere esercitata solo
successivamente al risarcimento e entro
un anno dall'avvenuto pagamento; b)la decisionepronunciata nel giudizio promosso contro la
struttura sanitaria o l'assicurazione non faccia stato nel giudizio rivalsa se
il professionista non è stato parte; b)la transazione non sia opponibile al professionista
sanitario nel giudizio di rivalsa.Con riferimento all'azione di responsabilità amministrativa, in caso di accoglimento
della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica
o del professionista sanitario, in seguito all'azione esperita direttamente nei
suoi confronti da parte del danneggiato, si prevede che: a)coerentemente con l'ordinamento generale
delle pubbliche amministrazioni in materia di danno erariale, la giurisdizione sia della Corte dei conti;
b)ai fini della
quantificazione del danno, il giudice tenga
conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura
organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui
l’esercente la professione sanitaria abbia operato;c) siano adottate specifiche misure di carattere disciplinare nei
confronti del professionista operante in strutture pubbliche nel caso venga
accolta la domanda di risarcimento (divieto, nei 3 anni successivi al passaggio
in giudicato della sentenza, di assumere incarichi professionali superiori
rispetto a quelli ricoperti e valutazione del 'giudicato' da parte dei
commissari in sede di concorsi pubblici per incarichi superiori). Ulteriori
disposizioni: a)quantificano
gli importi massimi sia della condanna
per la responsabilità amministrativa e della surrogazione(pari al valore
maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti
nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente
precedente o successivo, moltiplicato per il triplo) che della rivalsanonché della surrogazione richiesta dall'assicurazione,
per singolo evento, nei casi di colpa grave, in caso di accoglimento della
domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria e
sociosanitaria privata o nei
confronti dell'assicurazione(pari al valore
maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della
condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo);
b)specificanoche, nel
giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa, il giudice
possa desumere argomenti di prova dalle
prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria o dell’impresa di assicurazione solo se
l’esercente la professione sanitaria ne sia stato parte.
obbligo di assicurazione
L'articolo 10ribadisce che le strutture
sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, devono essere provviste di
copertura assicurativa (o di analoghe misure) per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile
verso i prestatori d'opera. Sispecifica che: a) l'obbligo si applica anche per le
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria
ovvero in regime di convenzione con il SSN, nonché attraverso la telemedicina; b) la copertura deve
comprendere anche i danni cagionati dal
personale a qualsiasi titolo operante presso la struttura, ivi compresi
coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, di sperimentazione e
di ricerca clinica; c)le
strutture hanno l'obbligo di stipulare altresì una polizza assicurativa (o di
adottare analoghe misure) per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni
sanitarie, con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca
azione di risarcimento direttamente nei confronti del professionista ai sensi
dell'art. 2043 c.c., fermo restando la facoltà di esperire l'azione di rivalsa;
d) gli esercenti la
professione sanitaria che svolgono l'attività al di fuori delle strutture o che
esercitano all'interno di esse in regime libero-professionale ovvero che si avvalgano
delle stesse nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta
con il paziente hanno l'obbligo di assicurazione per i rischi derivanti
dall'esercizio della medesima attività.Al fine, poi, di garantire efficacia
alle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa nonché all'azione di
rivalsa da parte dell'impresa di assicurazione, si introduce l'obbligo per gli
esercenti l'attività sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture
sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per la
responsabilità civile per colpa grave.Ulteriori disposizioni concernono,
infine, le modalità per: a)rendere trasparenti i contratti assicurativi; b)definire i criteri
e le modalità per lo svolgimento delle funzioni
di vigilanza e controllo da parte dell'IVASS sulle assicurazioni che
intendono stipulare polizze con le strutture sanitarie e sociosanitarie e con
gli esercenti la professione sanitaria; c)determinare i requisiti
minimi delle polizze assicurative per le strutture pubbliche e private e per i
professionisti, prevedendo l'individuazione di classi di rischio cui far
corrisponderemassimali differenziati,
nonché i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività
delle altre analoghe misure; d)disciplinare le regole per il trasferimento del rischio
nel caso di subentro contrattuale di un'assicurazione nonché la previsione nel
bilancio delle strutture di un fondo
rischi e di un fondocostituito dagli 'accantonamenti' per competenza dei
risarcimenti relativi ai sinistri denunciati(tali fondi non possono essere sottoposti
a misure di esecuzione forzata); e)individuare i dati relativi alle polizze assicurative
stipulate e alle altre misure analoghe eventualmente adottate nonché garantire la massima comunicazione di
tali informazioni da parte delle strutture e dei professionisti interessati e
la loro piena accessibilità.
estensione della garanzia
assicurativa
L'articolo 11definisce i limiti temporali di
operatività della garanzia assicurativa. Si specifica, in particolare, che essa
deve coprire anche gli eventi accaduti neidieci
anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché
denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della
polizza (retroattività) nonché - in
caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa -
le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della
responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il
periodo di retroattività della copertura (l'ultrattivitàè estesa agli eredi e non è assoggettabile a disdetta).
azione diretta del soggetto
danneggiato
L'articolo 12introduce - con decorrenza
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale sono
determinati i requisiti minimi delle polizze assicurativee fatte salve le norme
sul procedimento obbligatorio di consulenza tecnica preventiva - la possibilità
per il soggetto danneggiato di agire
direttamente nei confronti dell'assicurazione che ha prestato la copertura
assicurativa alle strutture pubbliche o private e ai professionisti sanitari
che operano al di fuori della struttura, all'interno di essa in regime libero-professionale
o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale assunta con il paziente (comunque entro i limiti delle somme per
le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione).Si specifica,
inoltre, che: a)l'assicurazione
può esperire l'azione di rivalsaverso l'assicurato nel rispetto dei
requisiti minimi (inderogabili contrattualmente) stabiliti dal citato decreto
ministeriale; b)nel
giudizio promosso contro l'assicurazione della struttura, la struttura stessa èlitisconsorte
necessariomentre, in quello contro l'assicurazione del professionista,
lo è il professionista stesso; c)i soggetti interessati (assicurazione, professionista e
danneggiato) hanno il diritto di accesso
alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase
della trattazione del sinistro; d) il termine
prescrizionale è pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o
sociosanitaria pubblica o privata o il professionista sanitario.
obbligo di comunicazione al
professionista sanitario del giudizio basato sulla sua responsabilità
L'articolo 13prevede
che le strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private) e le
assicurazioni comunichino agli esercenti la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei
loro confronti dal danneggiato (entro 10 giorni dalla ricezione della notifica
dell’atto introduttivo) e l'avvio di
trattative stragiudiziali con il danneggiato con invito a prendervi parte. L'esercizio delle azioni di rivalsa o di
responsabilità amministrativa è precluso in caso di omissione, tardività o
incompletezza delle comunicazioni.
fondo di garanzia per i danni
derivanti da responsabilità sanitaria
L'articolo 14prevede l'istituzione, nello
stato di previsione del Ministero della salute, di un apposito fondo di
garanzia finalizzato a concorrere - nei limiti delle effettive disponibilità
finanziarie - al risarcimentodei danni
derivanti da responsabilità sanitaria, in determinati casi nei quali,
altrimenti, il risarcimento sarebbe difficilmente conseguibile, in tutto o in
parte, ossia qualora: a)il danno sia di
importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione
stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero
dal professionista sanitario; b)la struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione
sanitaria risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si
trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga
posta successivamente; c)la struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione
sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale
dell’assicurazione ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione
dall’albo della stessa. Il fondo- che ha diritto di regresso nei confronti del
responsabile del sinistro - è alimentato da un contributo (da aggiornare annualmente)dovuto dalle imprese autorizzate
all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni
causati da responsabilità sanitaria; la gestione
delle risorseè affidata, previa apposita convenzione con il Ministero della
salute, alla CONSAP Spa. Si evidenzia, inoltre, che non è introdotta
una disciplina transitoria e che le
previsioni di tale articolo si
applicano esclusivamente ai sinistri
denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del
provvedimento in esame.
nomina dei consulenti tecnici d'ufficio
e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
L'articolo 15riforma in modo sostanziale la disciplina relativa
alla nomina dei CTU in ambito civile e dei periti in ambito penale,
rafforzando, di fatto, le procedure di verifica delle competenze e rendendo maggiormente
conoscibilile possibili situazionidi conflitti di interesse. Si prevede che nei procedimenti giurisdizionali
civili e in quelli penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affidi
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che
abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.
I soggetti da nominare: a) sono scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti
e dei periti (in questo modo tutti gli albi presenti a livello nazionale sono,
di fatto, resi disponibili al giudice); b) non devono essere in posizione di conflitto di
interessi nello specifico procedimento o in altri connessi. I consulenti
tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento obbligatorio di
conciliazione devono essere in possesso di adeguate e comprovate competenze
nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi
formativi.L'incarico è conferito al
collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40% per ciascuno degli altri
componenti previsto dalla normativa vigente in materia (art. 53 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115). Vengono, altresì,
dettagliate specifiche previsioni in materia ditenuta dei predetti albi, con riferimento, in particolare, all'obbligo
di indicazione delle specializzazioni ottenute, dell'esperienza professionale
maturata, degli incarichi conferiti e/o revocatiper ciascuno degli esperti
iscritti nonché di aggiornamento periodico, al fine di garantire, oltre a
quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle
discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie.
L'articolo 16,modificando la normativa
vigente introdotta dalla legge di stabilità 2016 (l. 208/2015):a)escludeche i
verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico possano essere acquisiti o utilizzati
nell’ambito di procedimenti giudiziari; b)prevede che l'attività di gestione del rischio sanitario nelle strutture pubbliche
e privatesia coordinata da personale
medico dotato delle specializzazioni non solo in igiene, epidemiologia e
sanità pubblica o equipollenti, ma,
altresì, in medicina legale ovvero da personale dipendente (dunque, anche
non medico) con adeguata formazione e
comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
clausole di salvaguardia e di
invarianza finanziaria
Gli articoli 17 e 18recano, rispettivamente,
la clausola di salvaguardia e di invarianza finanziaria, prevedendo sia che le
nuove disposizioni si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le norme di attuazione sia che l'attuazione del provvedimento non comporti
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.