RIFORMA ORGANICA MAGISTRATURA ONORARIA

Approvato in via definitiva alla Camera dei Deputati, il testo della legge delega al Governo per la "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace". La delega, che dovrà essere attuata entro un anno, prevede il riassetto complessivo dell'ordinamento dei magistrati onorari ed un ampliamento significativo delle competenze civili e penali. Qui il testo completo.  Queste le principali novità:



  • è prevista un'unica figura di giudice onorario, denominato "giudice onorario di pace": cade così la distinzione tra giudici onorari di tribunale (i cd. GOT) e i giudici di pace;
  • i magistrati requirenti onorari (i cd. VPO) saranno inseriti all'interno delle procure in un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari";
  • sono previsti inoltre specifici requisiti di accesso alla magistratura onoraria e cause di incompatibilità;
  • la durata dell'incarico di magistrato onorario è stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta; per chi invece sarà già in servizio all'entrata in vigore del decreto delegato il limite massimo è di quattro quadrienni;
  • al termine dei due mandati a regime, lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario costituirà titolo preferenziale per l’accesso tramite concorso nella pubblica amministrazione;
  • il Governo dovrà individuare le fattispecie di illecito disciplinare e regolare il procedimento di applicazione;
  • sarà riformata la disciplina delle indennità dei magistrati onorari, che sarà composta da una parte fissa e da una parte variabile il cui importo sarà liquidato dal presidente del tribunale e dal procuratore della repubblica in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da essi fissati annualmente;
  • sul piano previdenziale dovrà essere individuato e regolato unregime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, mediante l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità;
  • il limite di età per l'incarico di magistrato onorario è fissato in 65 anni.
Sul fronte delle competenze civili le principali novità riguardano:
  • l'attribuzione dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio;
  • l'attribuzione dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione di minore complessitàquanto all'attività istruttoria e decisoria;
  • l'estensione della competenza per valore fino a 30 mila euro (dai 5 mila attuali) e per i sinistri stradali fino a 50 mila euro (oggi è 30 mila);
  • l'assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliarepresso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi; il giudice di pace dovrà comunque seguire le direttive di un giudice togato indicato dal presidente del tribunale;
  • la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (oggi il limite è di 1.100 euro).
Sul piano della competenza penale, saranno attribuite al giudice di pace nuove fattispecie di reato: la minaccia (art. 612, commi 1 e 2 c.p., salvo che sussistano altre circostanze aggravanti), il furto perseguibile a querela (art. 626 c.p.), il rifiuto di prestare le proprie generalità (art. 651 c.p.), l'abbandono di animali (art. 727 c.p.), le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ed i fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari (art. 6 legge n. 283/1962).