DDL SU TRAFFICO D'ORGANI

Il disegno di legge approvato in prima lettura dall'aula del Senato si compone di soli quattro articoli, il primo dei quali introduce nel codice penale, modificando l'articolo 601, un nuovo reato volto ad incriminare la condotta di traffico di organi prelevati da persona vivente.

Il delitto e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. E' inoltre punito, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000, chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi. Per punire anche l'intermediazione e' stato specificato che la "tratta" di organi e' reato "in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo". Elemento qualificante del nuovo delitto e' comunque il fatto che l'organo o la parte di organo prelevato provenga da persona vivente, il che denota il particolare allarme sociale delle azioni punite e, al contempo, serve a distinguere e qualificare l'impianto sanzionatorio rispetto alla disciplina gia' prevista dalle norme penali speciali recate dalla legge 1° aprile 1999, n. 91. L'articolo 2 del ddl introduce modifiche all'articolo 416 del codice penale concernente il reato di associazione per delinquere. In particolar modo, al sesto comma dell'articolo 416 viene introdotto il riferimento al nuovo articolo 601-bis nell'elenco dei reati per i quali si applica l'aggravante che prevede la reclusione da cinque a quindici anni e da quattro a nove anni a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte. È evidente l'intenzione di conferire particolare allarme sociale al reato di traffico d'organi prelevati da persona vivente, ma anche da cadavere, se consumato in forma organizzata e di associazione criminosa. L'articolo 3 del disegno di legge si occupa di coordinare l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999. Da ultimo, l'articolo 4 del disegno di legge si limita a svolgere un ulteriore coordinamento con la legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Durante l'esame in aula Ncd ha rinunciato all'emendamento sul traffico di cellule e tessuti di origine umana prelevati da persona vivente ribattezzata dalle opposizioni "blitz sulle staminali per il divieto di eterologa".