IL REATO DI TORTURA
Ok in terza lettura parlamentare al ddl Tortura da parte del Senato, che ora dovrà tornare alla Camera. Il testo uscito dall’aula di Palazzo Madama esce molto cambiato rispetto alla formulazione approvata oltre un anno fa da Montecitorio. Quello di Tortura resta un reato di tipo comune. L’aula ha cancellato dalla fattispecie il termine “reiterare” ma ha introdotto una punibilità “se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. 

La pena prevista varia da 4 a 10 anni. Confermate gli aumenti di pena – fino all’ergastolo – per lesioni gravi, gravissime, morte involontaria e volontaria. Molto cambiata l’aggravante prevista per i pubblici ufficiali, dove è stata introdotta una scriminante nel caso in cui le “sofferenze” provocate da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio siano “risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”. Cambiata anche l’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, per cui l’istigazione dovrà avvenire “in modo concretamente idoneo”.
Ecco, in sintesi, cosa prevede il provvedimento:

IL NUOVO ARTICOLO 613-BIS:
Il nuovo articolo 613-bis del codice penale prevede che “chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.
AGGRAVANTE FORZE DELL’ORDINE:
Il secondo comma del reato di tortura prevede una aggravante nel caso in cui i fatti siano “commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni”. Non ci sarà reato se “sofferenze” provocate da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio sono “risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”.
PENE AUMENTATE CON LESIONI PERSONALI O MORTE:
Se dalla commissione del reato deriva una lesione personale le pene sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. In caso di morte quale conseguenza non voluta è prevista una pena di trenta anni di reclusione. Se la morte è provocata volontariamente scatta l’ergastolo.
ISTIGAZIONE PUBBLICO UFFICIALE A COMMETTERE TORTURA:
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo “concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di TORTURA, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute attraverso TORTURA non sono comunque utilizzabili come prove.
DIVIETO DI ESPULSIONE IN PAESI CHE PRATICANO TORTURA: Vietato il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano “fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a TORTURA. Nella valutazione di tali motivi – si legge – si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”.NO IMMUNITÀ ED ESTRADIZIONI A CONDANNATI PER TORTURA: Non potrà essere riconosciuta “alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di TORTURA in altro Stato o da un tribunale internazionale”. Prevista anche l’estradizione del cittadino straniero condannato in altri Stati per il reato di TORTURA.